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FIN QUANDO SPETTA IL DIRITTO DI ABITAZIONE? I CASI.

diritto di abitazione

Quando due coniugi procedono con la separazione o con il divorzio, in presenza di figli, la casa coniugale va automaticamente al genitore cosiddetto collocatario (ossia quello presso cui viene collocata la prole come da sentenza del giudice o decisione congiunta della coppia), indistintamente da chi sia il reale proprietario dell’immobile.

Nel caso in cui l’uso dell’abitazione venga concesso al coniuge che non ne detiene la proprietà, questo è da intendersi come temporaneo, fin tanto che i figli presentino determinati requisiti, tra cui la non-autosufficienza economica. Altra storia, invece, per quanto riguarda i figli di maggiore età, con percorso di studi concluso ma ancora disoccupati.

Vediamo tutti i casi.

A chi spetta la casa famigliare dopo la separazione in presenza di figli?

La giurisprudenza ha stabilito che la casa famigliare spetta al coniuge collocatario che, se non corrisponde con il proprietario dell’immobile, segue il principio del diritto di abitazione, ossia una cessione temporanea dell’abitazione.

Tuttavia, al genitore cui viene affidata la prole non spetta la proprietà esclusiva della casa, tanto che, una volta raggiunti, da parte dei figli, i requisiti per la conclusione del diritto di mantenimento, questa torna al legittimo titolare.

Quando cessa il diritto di abitazione?

Il coniuge perde il diritto di abitazione e deve, dunque, lasciare la casa famigliare nei seguenti casi:

  • se i figli si trasferiscono in un altro immobile senza il genitore;
  • Se il genitore e i figli si trasferiscono, congiuntamente, in un’altra casa anche se questi ultimi non hanno raggiunto l’autosufficienze economica;
  • Se viene meno il diritto al mantenimento per negligenza dei figli nell’adempimento ai doveri scolastici o per mancata volontà di cercare un lavoro;
  • Se i figli diventano economicamente autosufficienti, anche nel caso in cui risultino ancora conviventi con il genitore collocatario;
  • Se i figli raggiungono o superano i 30 anni di età, età limite individuata dalla Cassazione oltre il quale il mantenimento non è più dovuto.

(continua)

Fonte:Immobiliare.it

Diritto di abitazione e uso del coniuge superstite.

A favore del coniuge superstite l’art.540 c.c. riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

La riserva ex art. 540 c.c.

In caso di successione conseguente alla morte del coniuge al coniuge superstite, in quanto legittimario, la legge riserva dei diritti particolari.
A disporlo è l’art.540  che così recita: “1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. 2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Dalla norma emerge, quindi, che il coniuge superstite (soggetto a cui il de cuius era legato in virtù del vincolo matrimoniale e che assume quindi la titolarità dei diritti derivanti da questo istituto), grazie alla sua qualità di legittimario, ossia di erede che la legge tutela in virtù del legame di coniugio in questo caso, ha il diritto, una volta venuto meno il coniuge: (continua)

Fonte:StudioCataldi