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L’esperto risponde. “Bonus fiscali sui contratti di locazione: tutte le novità per le detrazioni.”

Cresce lo sconto Irpef sugli affitti ai giovani: fino a 2mila euro per 4 anni.

LE NOVITÀ. Detrazione al 20% del canone per i ragazzi da 20 a 31 anni con redditi entro 15.493,71 euro. Restano gli altri bonus per abitazioni principali.

Domanda:

Ho un figlio maggiorenne che vorrebbe affittare una casa per conto suo. Sono previste particolari agevolazioni fiscali se lo fa? E per me che sono in affitto con mia moglie da diversi anni?

Risposta:

Da quest’anno i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa in base alla legge 431/1998, possono contare su una detrazione Irpef più generosa.

La legge di Bilancio 2022, infatti, ha riscritto il bonus, incrementando il limite massimo che ora può raggiungere il 20% del canone di locazione.

Novità.  La detrazione “base” che, come negli anni passati, resta pari a 991,60, può arrivare fino a 2.000 euro se, applicando la percentuale del 20% al canone pattuito, risulta un importo maggiore. Per usufruire dell’agevolazione occorre che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro  e l’immobile deve essere destinato a propria “residenza”, necessariamente diversa dall’abitazione principale dei genitori odi coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per come è stata riformulata la norma, in attesa di chiarimenti ufficiali in proposito, si ritiene che l’inquilino debba trasferire anche la residenza nell’immobile locato, non essendo più sufficiente la sola destinazione ad abitazione principale. Altra novità consiste nell’arco di tempo in cui si può beneficiare della detrazione che spetta ora per i primi quattro anni di durata contrattuale, anziché per i primi tre come previsto fino all’anno scorso. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Domande e risposte: Tra agibilità e abitabilità non c’è più differenza.

Si parla spesso di certificato di abitabilità e di certificato di agibilità. Che differenza c’è tra i due?

In passato esisteva una differenza formale fra le due tipologie, pur se nella prassi i termini di agibilità e abitabilità spesso erano utilizzati indifferentemente. La differenza consisteva nel fatto che il requisito dell’abitabilità riguardava le sole unità immobiliari destinate a un uso abitativo; al contrario, l’agibilità riguardava la sussistenza (o meno) di quelle condizioni minime di sicurezza e igienico-sanitarie necessarie per esservi consentiti gli usi diversi da quello abitativo.

La differenziazione è scomparsa con l’arrivo del Testo unico dell’edilizia, che ha introdotto un nuovo e unico iter amministrativo, volto all’accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, nonché della conformità dell’opera al progetto presentato. (continua)

Fonte:LaRepubblica

 

Domande & risposte…..

Anche le spese di agenzia si possono detrarre dall’Irpef?

Ho acquistato una casa tramite un’agenzia. Posso detrarre dalla mia dichiarazione dei redditi l’importo versato a titolo di provvigione?

Per la spesa di intermediazione immobiliare è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%, con il limite massimo di mille euro a condizione che:

  • l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale (e cioè quella in cui il contribuente acquirente e/o i suoi familiari abbiano la propria abituale dimora);
  • l’immobile diventi appunto l’abitazione principale dell’acquirente entro il termine di un anno dall’acquisto, salve le specifiche eccezioni.

Si deve inoltre precisare che la detrazione spetta solo all’acquirente e non invece al venditore; se l’acquisto dell’abitazione principale è effettuato da più persone in comproprietà, la detrazione comunque nel limite complessivo di mille euro dovrà essere ripartita in base alle quote di ciascuno. (continua)

Fonte:LaRepubblica