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COME RECUPERARE IL CREDITO D’IMPOSTA DI REGISTRO?

imposta

Che cosa succede se si acquista la propria prima casa beneficiando delle relative agevolazioni e si decide di venderla prima di cinque anni dalla data di acquisto? Le agevolazioni ottenute vanno perse? La risposta è no: è possibile comunque recuperare il credito d’imposta di registro. Scopriamo meglio in che modo.

Cos’è l’imposta di registro.

Prima di scoprire in che modo è possibile recuperare il credito d’imposta di registro, facciamo un passo indietro e mettiamo a fuoco che cos’è l’imposta di registro.

L’imposta di registro è un’imposta che deve essere corrisposta per registrare atto pubblico o privato. È un’indiretta, poiché applica alla ricchezza trasferita e non a quella prodotta, e sostituisce l’IVA.

L’imposta di registro viene calcolata attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale o in misura fissa, in base a tariffe definite dalla legge, e la base imponibile varia in relazione al tipo di atto.

Questa imposta cambia se l’acquirente è un privato o una società: nel primo caso è del 2% nel secondo del 4%. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Il Registro tassa l’atto non le clausole.

Ai fini dell’imposta di registro la tassazione deve avvenire in base ai soli effetti giuridici prodotti dall’atto sottoposto a registrazione. Il presupposto dell’imposta di registro è costituito dalla disposizione per effetti giuridici, e non dalle clausole di cui essa si compone se nessuna di esse produce, autonomamente dalla disposizione, effetti giuridici quali manifestazioni di capacità contributiva.

Un’interessante pronuncia della Ctp di Brescia (sentenza 772/19 ), dello scorso 6 dicembre, riporta la riflessione degli uffici nell’alveo dei principi costituzionali. Nel caso di specie, conduttore e locatori avevano impugnato, con ricorso cumulativo e congiunto (articolo 103 del Codice di procedura civile), alcuni avvisi di liquidazione che portavano a tassare con la tassa fissa di registro presunte clausole penali contenute in contratto in forma di previsione di interessi moratori o di maggiorazione del canone di locazione per ritardata consegna dell’immobile e simili.

L’Agenzia aveva assunto tali clausole quali patti accessori, salvo poi assoggettarle ad autonoma imposta di registro, in base all’articolo 21 e 27 Tur, applicando, analogicamente, le disposizioni sul negozio sottoposto a condizione sospensiva. Per l’ufficio ogni singola clausola negoziale diventerebbe “disposizione” tassabile. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Registro e ipocatastali in misura fissa.

L’acquirente in regime d’impresa deve dichiarare nell’atto che intende cedere i beni entro cinque anni dall’acquisto.

Oltre alla neutralità in tema di imposte dirette, il DI crescita sancisce espressamente la neutralità anche per le operazioni poste in essere dalle Reoco in tema di imposte indirette. Vediamo in base a quali modalità. A tal fine vengono introdotti una serie di commi all’articolo 7.1 della legge 130/99.

In particolare il comma 4-bis prevede l’applicazione delle imposte ipocatastali e del registro in misura fissa ai trasferimenti effettuati a favore delle Reoco. Si tratta, in dettaglio, degli atti e delle operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, di beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, a favore delle Reoco, inclusi eventuali accolli di debito e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della Spv o altro finanziatore ed in relazione all’operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle Reoco, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.(continua)

Fonte: IlSole24Ore