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Il super ammortamento cambia pelle.

Superammortamento in regola con la compliance nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono in ogni caso esclusi: fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento (Dm 31.12.1988) inferiore al 6,5% e autovetture (anche se strumentali) e altri mezzi indicati nel comma i dell’art. 164 del Tuir. Sono invece compresi gli autocarri, trattori, muletti e altri mezzi semoventi non compresi in quest’ultima disposizione.

Esclusi anche i beni di cui all’Allegato 3 alla legge 208/2015 (condutture e simili), nonché i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0 (l’ex iperammortamento, allegato A alla legge 232/2016), il credito di imposta spetta (comma 194) anche ‘agli esercenti arti e professioni. soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non siano già stati utilizzati né da parte del cedente né da alcun altro soggetto. ( continua )

Fonte:IlSole24Ore

Iperammortamento, compilazione condizionata dalla data di acquisto.

L’iperammortamento entra nel modello Redditi 2019 se la perizia è stata giurata entro fine 2018. Per far scattare I’iperammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia, non essendo necessario dimostrare la data certa di acquisizione da parte dell’impresa. Con l’esercizio 2018, spazio alla agevolazione del costo della struttura dei magazzini automatizzati in forza dí quanto disposto dal decreto crescita n.135/2019.

REGOLE IMMUTATE. L’iperammortamento da inserire nella dichiarazione del 2019 si calcola con le stesse regole dello scorso anno. L’agevolazione riguarda i beni con caratteristiche di cui all’allegato A) alla legge 232/2016 e con gli ulteriori requisiti (interconnessione), i quali, entro il 31 dicembre 2018, sono entrati in funzione e sono stati interconnessi. Con la circolare 8/E/2019, l’agenzia delle Entrate, richiamando la precedente nota 48160 del Mise, ha chiarito che il giuramento della perizia entro la data di chiusura dell’esercizio è condizione necessaria e sufficiente per l’avvio della deduzione, senza che sia richiesto anche dimostrare la consegna del documento all’impresa. (continua)

Fonte:IlSole24Ore