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Fisco e immobili. L’Agenzia stringe le maglie sulle pertinenze della prima casa.

La pertinenza deve essere legata da oggettiva utilità al bene principale.

Un’autorimessa distante 1,3 chilometri da un’abitazione non può essere considerata come pertinenza dell’abitazione stessa, in mancanza di altri indici oggettivi che dimostrino l’utilità arrecata dal preteso bene servente al bene principale.

Infatti, il rapporto pertinenziale è concepibile se ne deriva un vantaggio per il bene principale e non è invece rilevante il vantaggio che il bene servente arrechi al proprietario del bene principale. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 33 del 19 gennaio 2022, la quale è un eccellente esempio per evidenziare quali sono le istanze di interpello che è meglio non sottoporre all’Agenzia (se la compravendita fosse stata stipulata senza interpello probabilmente nessuno si sarebbe messo a discettare su questa pertinenzialità).

Anche perché l’istante ce l’ha messa tutta per farsi dare una risposta negativa: ha affermato che l’appartamento da dotare è di sua proprietà solo per 1/6, che lo abita solo per nove mesi all’anno e che il percorso garage/abitazione viene compiuto con una bicicletta elettrica pieghevole. L’Agenzia ha risposto affermando che la pertinenza è tale se arreca oggettiva utilità al bene principale e non al suo proprietario (Cassazione 11970/2018 e 5550/2021) e che la relativa prova compete al contribuente, la quale deve essere «valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico» (Cassazione 25127/2009). (continua)

Fonte:IlSole24Ore