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Prima casa. Consumi elettrici bassi, il Comune può togliere l’agevolazione.

LA CASSAZIONE.

L’ordinanza 29505/2021 della Suprema corte spiega che se i consumi elettrici dell’ultimo triennio sono bassi, l’amministrazione comunale può disconoscere l’agevolazione per l’abitazione principale.

Le bollette sono una valida fonte di prova della scarsa presenza nell’abitazione. La presunzione di residenza effettiva in un comune, certificata dai dati anagrafici, può, infatti, essere superata dai consumi elettrici ritenuti modesti. Confermata, dunque, la pronuncia della Ctr Emilia Romagna che, con la sentenza n. 17n/2019, ha respinto l’appello proposto dal contribuente contro la decisione resa dalla Ctp di Modena.

In particolare, il giudice dell’impugnazione aveva rilevato che gli scarsi consumi di energia elettrica nell’arco di un triennio possono costituire valida fonte probatoria, atta a smentire la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, a fronte della dimostrazione documentale fornita dal Comune che ne era onerato, di consumi irrisori dell’utente, assolutamente incompatibili con l’abituale permanenza nell’immobile (in realtà, non) adibito ad abitazione principale.

È, infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte, quello secondo il quale «in tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal Dlgs 504 de11992, articolo] 8 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito» (Cassazione, 12299/2017 e 14793/ 2018).  (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Prima casa, il bonus già usato indebitamente blocca quello nuovo.

Decade dall’agevolazione prima casa l’acquirente che ne abbia già usufruito in passato, anche se indebitamente, qualora le Entrate non abbiano contestato la decadenza per tale precedente utilizzo né il contribuente abbia regolarizzato l’operazione versando l’imposta di registro in misura ordinaria.

Lo ha stabilito la Ctr Lazio, con la sentenza 2091/10/2021. In base alla Nota II-bis) all’articolo i della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, l’agevolazione spetta a condizione che l’acquirente renda, in sede di rogito notarile, le seguenti dichiarazioni: . che l’immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza; . di non essere titolare di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; . di non possedere altra casa di abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

Secondo la Cassazione, il contribuente può usufruire più volte del beneficio a condizione che non possieda altra casa acquistata con la stessa agevolazione (Cassazione 2565/2018, 4740/2017, gn 8548/2016).  (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Un anno in più per sfruttare i benefici fiscali “Prima Casa”

Di prima e seconda casa si è parlato molto in questi mesi di zone colorate e limitazioni agli spostamenti. Ma se le norme del codice civile non permettono di definire del tutto questi concetti, la normativa fiscale è invece piuttosto chiara in proposito.

E nel decreto Milleproroghe da poco approvato dal Parlamento il governo ha provveduto a dare un altro anno di tempo ai cittadini che intendono fruire dei vantaggi tributari riconosciuti dalla legge, ma hanno difficoltà a farlo proprio a causa delle criticità connesse alla pandemia.

FLESSIBILITÀ . Le imposte in questione sono quella di registro e l’Iva, che normalmente per i trasferimenti di immobili ad uso abitativo sono dovute in misura proporzionale con aliquote rispettivamente del 9 e del 10 per cento. Nel primo caso il valore di riferimento è quello catastale, nel secondo il prezzo della cessione.

Il prelievo però è più contenuto quando la transazione riguarda la “prima casa”. Ovvero, in generale, quando l’acquirente non possiede altre abitazioni.

Ma questa condizione viene applicata in modo flessibile: se si è già acquistata una casa con l’agevolazione e poi se ne compra un’altra, c’è un anno di tempo per vendere la prima senza perdere il diritto. (continua)

Fonte:IlMattino