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Sottoscala e pianerottoli sono sempre parti comuni?
All’interno di un condominio, possono dei comproprietari realizzare sul loro pianerottolo un bagno a loro uso esclusivo, rendendo inutilizzabile quello ad uso comune posto nel sottoscala?
Entrambe le parti, ovvero pianerottolo e sottoscala, sono parti comuni e, secondo la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36141, questi spazi rientrano nella presunzione di condominialità.
Infatti, le scale e i relativi pianerottoli rappresentano strutture essenziali del fabbricato sotto il profilo funzionale, anche nel caso tali beni siano posti al servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile.
Quali sono i beni comuni in un condominio?
Il Codice civile elenca una serie di beni che si presumono comuni, a meno che non sia disposto diversamente.
In particolare, sono tali tutte le parti necessarie all’uso comune come:
- il suolo su cui sorge l’edificio;
- le fondamenta;
- i muri maestri;
- i pilastri e le travi portanti;
- i tetti e i lastrici solari;
- le scale;
- i portoni di ingresso;
- i vestiboli;
- gli anditi;
- i portici;
- i cortili e le facciate.
Fonte:Immobiliare.it