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Pignoramento e spese condominiali.

Modello di casa con davanti un martello da magistrato

Nei procedimenti di espropriazione immobiliare si pone la questione relativa agli oneri condominiali, ovvero se possono essere considerati come spese processuali che andranno anticipate dal custode o dal creditore procedente.

Pignoramento e spese condominiali: orientamento della Cassazione.

Quando a essere sottoposto a pignoramento è un immobile sito in un condominio, ci si chiede su chi gravino i relativi oneri.
A tal proposito, i giudici di Piazza Cavour (cfr. 12877/2016) hanno sottolineato come la legge ponga a carico del creditore pignorante non solo le spese di giustizia ma anche le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, ovvero quelle necessarie all’integrità della sua struttura al fine di evitarne il crollo, o più in generale, il perimento.
Secondo questo orientamento non si renderebbero necessarie le spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, così come gli oneri condominiali.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni le spese condominiali non graverebbero sul creditore procedente, in quanto non imprescindibili per la conservazione del compendio pignorato, né sul custode essendo quest’ultimo solo un ausiliario del giudice che non subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore. (continua)
Fonte:StudioCataldi

 

Spese condominiali: cosa succede in caso di separazione dei coniugi.

casa con punti interrogativi

L’obbligo di contribuire alle spese condominiali segue regole particolari quando sull’immobile insiste il diritto di usufrutto, uso o abitazione, oppure a seguito di un atto di compravendita o nel caso di coniugi separati.

Diritto di usufrutto, uso e abitazione.

A norma dell’art. 67 commi 6 e 7 delle disp. att. del c.c., l’usufruttuario interviene, in assemblea, e ha diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni; mentre, nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta al nudo proprietario.

Di conseguenza, sono a carico dell’usufruttuario (e per analogia del titolare del diritto di uso o di abitazione) le spese di amministrazione ordinaria per la conservazione e il godimento delle parti comuni; sono a carico, invece, del nudo proprietario le spese di manutenzione straordinaria e di innovazione (per costante giurisprudenza si veda Cass. Civ. del 12 settembre 2019 n. 22797).

Il comma 8 dell’articolo innanzi richiamato, invece, stabilisce un principio di solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario per il pagamento delle spese condominiali, sicché chi ha pagato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’altro. (continua)

Fonte:StudioCataldi