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I CREDITI DEL SUPERBONUS DIVISI IN 10 ANNI: LE NUOVE REGOLE.

superbonus 110% - energia

Ultimissima novità sul Superbonus e, in particolare, sui crediti non ancora utilizzati e che potranno essere divisi in 10 anni.

La novità è esplicitata nel provvedimento siglato il 18 aprile dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che, in considerazione delle ultime modifiche alla normativa (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), condivide le istruzioni ai fornitori e ai cessionari interessati.

Superbonus e crediti ripartiti in 10 anni: cosa sapere

A essere interessati imprese edilizie, istituti di credito e cessionari che conservano crediti non ancora impiegati.

Come procedere? Come dichiarato dall’Agenzia, si dovrà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione potrà avere in oggetto anche solo una parte della rata del credito disponibile.

Con la comunicazione, sarà possibile procedere alla rateizzazione. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Superbonus 110% per i condomini.

Superbonus 110% per i condomini

Il Superbonus 110%, introdotto dal decreto Rilancio, spetta anche ai condomini secondo un meccanismo “a scalare”, in base a determinate cadenze temporali.

Superbonus 110%: la normativa di riferimento

Come noto il decreto legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito con l. 77/2020, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici (il cosiddetto Superbonus 110%).

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione del 110% dall’imposta lorda applicata al committente, il quale può fruire della detrazione, cedere il proprio credito di impresa, ovvero optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi.

Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di richiedere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro), nonché dai Caf;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. (continua)

Fonte:StudioCataldi

Superbonus 110 per le villette: la scadenza del 30 settembre.

I rischi legati al Superbonus 110% e come tutelarsi

Per i proprietari di villette unifamiliari c’è un reminder da fare, riguardo alla scadenza del 30 settembre 2022, per lo svolgimento dei lavori (almeno il 30%) con agevolazione (Superbonus 110).

Villette e Superbonus 110: come ottenere il credito entro settembre?

Come decretato dalla Legge di Bilancio 2022, si potrà accedere al Superbonus per le villette, in particolare “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”.

La Legge di conversione del Dl Aiuti (Legge 91 del 15 luglio 2022 pubblicata in GU) aveva sancito la proroga di 3 mesi, sino appunto al 30 settembre 2022, per completare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche su edifici unifamiliari e unità site in edifici plurifamiliari.

La percentuale del 30% va considerata pensando all’intervento nel suo totale, includendo anche le opere non agevolate al 110%.

Riassumendo: l’agevolazione è garantita fino al 31 dicembre 2022, a patto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati svolti lavori per il 30% dell’intervento. (continua)

Fonte:Immobiliare.it