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Primi riflessi su affitti, rateazioni e imposte.

Non solo prezzi. La fiammata dell’inflazione innesca anche una serie di effetti legali e contrattuali. Dal 15 dicembre il ministero dell’Economia ha reso il noto saggio d’interesse legale valido dal 1° gennaio 2022, che salirà dall’attuale 0,01% (minimo storico) all’1,25 per cento.

Il 21 dicembre l’Istat ha invece pubblicato in Gazzetta Ufficiale la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) relativa a novembre: +3,6% rispetto allo stesso mese del 2020 (da non confondere con il +3,7% dell’indice Istat “generale” Nic). Che cosa implicano queste nuove percentuali?

Il tasso d’interesse legale è calcolato dal ministero sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato non superiori a 12 mesi e del tasso d’inflazione annuo. E si riflette su moltissimi istituti. Tra le situazioni più comuni c’è senz’altro il calcolo del ravvedimento operoso per chi paga in ritardo imposte e altri tributi.

Oltre alle sanzioni (più o meno scontate in base al momento di versamento) bisogna infatti pagare gli interessi secondo il tasso legale applicabile ai diversi periodi: detto diversamente, per i giorni di ritardo che cadono nel 2021 gli interessi saranno ancora calcolati al tasso irrisorio dello 0,01%; per quelli che cadono nel 2022, il conto sarà più salato perché si applicherà1’1,25 per cento. (continua)

Fonte:IlSole24Ore