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Casa ai giovani senza tasse (e senza rebus).

I tributi abbuonati.

Nelle compravendite non imponibili a Iva (quelle tra privati) la norma azzera le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Abolite anche l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro.

Anche nelle compravendite imponibili a Iva (ad esempio acquisti dal costruttore), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate: il comma 7 non lo dice, ma le Entrate lo desumono con una lettura combinata dei commi 6 e 7. Mentre qui restano il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro).

L’Iva del 4% (applicabile quando l’acquirente domanda l’agevolazione “prima casa”) va pagata all’impresa venditrice, ma l’acquirente under 36 matura un credito d’imposta di valore pari a quello dell’Iva versata, che non è richiedibile .a rimborso ma che può comunque essere variamente speso, e cioè, ad esempio: . per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; . per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto; . per compensare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Nei mutui, l’agevolazione under 36 azzera l’imposta sostitutiva (altrimenti applicabile allo 0,25% all’importo erogato dalla banca) nonché le imposte di registro, ipotecaria e di bollo. (continua)

Fonte:IlSole24Ore