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L’usufrutto.

L’usufrutto (art. 981 c.c.) è un diritto reale di godimento che riconosce all’usufruttuario il diritto di disporre e godere di un bene altrui e di trarne i frutti, senza mutarne la destinazione.

Usufrutto e nuda proprietà.

L’usufrutto è il diritto reale minore più ampio. Quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene, infatti, a trovarsi nella situazione di “nudo proprietario, perchè del bene di cui è titolare conserva solo la proprietà, spogliandosi delle prerogative di uso e godimento dello stesso che spettano all’usufruttuario, che per legge può godere del bene, traendo dallo stesso tutte le utilità che possono derivarne, con l’obbligo di non cambiarne la destinazione economica.

Si tratta di un istituto conosciuto fin dall’epoca dei giuristi romani, i quali lo definivano, appunto, come lo “ius utendi et fruendi, salva rerum substantiam“.

La durata dell’usufrutto.

La peculiarità di questo diritto è che ha una durata temporanea e, pur in presenza di un termine concordato dalle parti (usufrutto a termine), si estingue, in ogni caso, con la morte del titolare

Il nudo proprietario dunque, alla morte dell’usufruttuario, torna ad acquistare la piena proprietà del bene. (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

Sportello fisco. Usufrutto e nuda proprietà: sempre un buon affare.

Nonostante l’aumento del tasso d’interesse legale, l’acquisto della nuda proprietà mantiene inalterata la sua convenienza. Chi acquista la nuda proprietà lascia al venditore l’usufrutto, che è il diritto di utilizzare l’immobile, di godere del bene e dei relativi redditi, abitandolo° affittandolo, tenendo per sé nudo proprietario solo la nuda proprietà del bene, priva della possibilità di trarne utilità immediata, senza quindi poterci abitare o darlo in locazione.

Chi cede la nuda proprietà conservandone usufrutto, inoltre, può avere la sicurezza di restare nell’immobile vita natural durante, incassando una bella sommetta. Solitamente, il “venditore tipo” è una persona anziana  o una coppia di anziani, che non avendo eredi, alla loro morte non saprebbero a chi lasciare l’appartamento.

Il caso tipico dell’acquirente, invece, potrebbe essere quello dei genitori che acquistano la “nuda proprietà” di un immobile, per adibirlo in un secondo tempo (cioè alla morte dell’usufruttuario) ad abitazione del figlio, o anche quello di un tradizionale investitore che, non volendo far figurare un altro immobile fra i propri redditi, mette al sicuro un po’ dei suoi risparmi investendo “nel mattone’.

L’imposta di registro da versare si ottiene moltiplicando l’aliquota del 9% (o del 2% se “prima casa”) al valore della nuda proprietà che, ovviamente, è più basso del valore della piena proprietà dell’immobile. Per chi compra una nuda proprietà, l’appeal fiscale dell’operazione è decisamente aumentato negli ultimi anni nei quali la tassazione sugli immobili è cresciuta a dismisura. (continua)

Fonte:IlMessaggero