Le ultime sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.
Atti non impugnabili in conflitto di interessi.
In materia condominiale, laddove il singolo proprietario si trovi in conflitto di interessi in relazione alla delibera da adottare, non è legittimato a prendere parte alla sua adozione e a manifestare il proprio dissenso in assemblea. Ne consegue che, ove il condominio partecipi lo stesso, non è poi legittimato a impugnare la decisione di fronte all’autorità giudiziaria. (Tribunale di Roma, sezione V civile, sentenza n. 30 del 4 gennaio 2013)
Locazione, aumenti nulli durante il contratto.
In tema di locazione di immobili adibiti a uso diverso dall’abitazione, ogni pattuizione avente a oggetto non l’aggiornamento corrispettivo, ma veri e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla, in quanto diretta ad attribuire ai locatori un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla legge., senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.
Il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto (corrispondente a quello pattuito tra le parti, maggiorato degli aumenti Istat, se previsti) sorge nel momento della conclusione del contratto di locazione e persiste durante l’intero corso del rapporto, potendo poi essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione di legge, dopo la riconsegna dell’immobile al proprietario, entro il termine di decadenza di sei mesi. (Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 2961 del 7 febbraio 2013)
Distanze legali tra le parti del condominio.
In materia condominiale, le norme sulle distanze legali tra le costruzioni devono essere osservate anche nei rapporti tra un bene comune e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini, e ciò anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune. Infatti il partecipante alla comunione non può, senza il consenso degli altri, servirsi della cosa comune a beneficio di un altro immobile di sua proprietà esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e propria servitù a carico della cosa comune. (Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 3979 del 18 febbraio 2013)
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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