Tra le novità inserite nella Normativa sulla riforma del Condominio (legge 11 dicembre 2012, n. 220), troviamo interessante la parte della normativa che concede il via libera per il singolo condomino o anche ad un gruppo di loro all’installazione su parti comuni condominiali di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva (le antenne paraboliche) e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informatico, anche derivante da satellite o via cavo.
Anche se la recente normativa tende a favorire espressamente la centralizzazione degli impianti di ricezione, di fatto non impedisce al singolo condomino di continuare ad avvalersi di una antenna individuale o di installarne una nuova:trattasi del principio di libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione previsto dall’art. 21 della Costituzione. Solamente un regolamento condominiale di natura contrattuale può limitare questa facoltà.
Il nuovo articolo 1122-bis prevede inoltre anche la facoltà per il condomino di installare impianti di energia da fonti rinnovabili ad uso esclusivo su lastrici o su altra superficie comune idonea. Tutti questi interventi, se rispettosi dei divieti di cui sopra, possono essere eseguiti dal condomino senza previa autorizzazione da parte dell’Assemblea e solo sotto il suo vigile controllo.
Attenzione però se l’installazione dei nuovi impianti comportano modifiche delle parti comuni: in questo caso il condomino ha l’obbligo di indicare all’amministratore il contenuto specifico degli interventi e le modalità con cui vuole porli in essere. A questo punto l’assemblea, dopo aver preso atto delle modifiche che il condomino vuole apportare alle parti in comune, può prescrivere soluzioni diverse di esecuzione ed imporre cautele a salvaguardia della stabilità, sicurezza e decoro architettonico.
La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in Assemblea portatori di almeno i due terzi dei millesimi. In pratica, però, sappiamo bene che simili maggioranze sono difficilmente raggiungibili e quindi al condomino rimarrà solo l’obbligo del rispetto dei limiti generali impostigli dall’art 1102 in tema di uso particolare delle parti comuni.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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