Via libera a criceti, pesci rossi e cavie in Condominio.

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animali da condominioIn condominio anche i criceti, i pesci rossi e i passerotti. Non solo cani e gatti. E questo con effetto immediato, anche se il vecchio regolamento di condominio lo vietava espressamente.

L’interpretazione della riforma del condominio (legge 220/2012), dato da una nota dello studio del Consiglio nazionale del notariato, fa risaltare l’immediata incidenza delle nuove disposizioni in vigore dal 18 giugno 2013. Questo vale anche per la disciplina dei subentri nella proprietà degli appartamenti condominiali e per le sanzioni a carico di chi non rispetta il regolamento. Prendiamo in esame, dunque, i passaggi salienti dello studio dei notai.

ANIMALI Durante l’iter parlamentare si è passati dall’accettare in condominio gli animali da compagnia agli animali domestici. L’intento è stato quello di tenere fuori gli animali pericolosi, gli animali da fattoria e tutti gli animali che non hanno abitudini familiari. Ma la norma deve essere interpretata con ragionevolezza e, quindi, sono da ammettere non solo cani e gatti (che possono anche valersi degli spazi comuni), ma anche pesci, criceti e cavie e uccellini da gabbia (che stanno dentro la casa del padrone). Questa nuova disciplina si applica in maniera automatica, senza necessità di modificare la difforme clausola del regolamento condominiale, sostituita in maniera automatica.

SUBENTRI – La riforma del condominio ha previsto la nuova norma per cui chi vende rimane responsabile delle spese condominiali se non inoltra all’amministratore una copia autentica dell’atto di vendita. Considerata la fiscalità della nuova regola, lo studio notarile cerca, per lo meno, di moderarne il rigore, reputando che il venditore possa far avere all’amministratore o la copia autentica o un documento equivalente, come ad esempio una dichiarazione di avvenuta vendita rilasciata dal notaio subito dopo il rogito. La riforma ribadisce nuovamente invece la regola della responsabilità di chi acquista anche per le spese condominiali relative all’anno in corso e a quello precedente. Lo studio notarile rammenta che per anno si intende l’anno di gestione e non l’anno solare o civile. In ogni caso si consiglia a chi vende e a chi acquista di disciplinare espressamente in apposite clausole dell’atto notarile i rispettivi carichi delle spese condominiali.

SANZIONI – Chi non rispetta il regolamento condominiale rischia una multa fino a 200 euro e in caso di recidiva fino a 800 euro. Basterà questo  a rivitalizzare l’istituto?

REGOLAMENTO – Secondo le nuove norme il regolamento, una volta approvato dall’assemblea, deve essere accluso al registro dei verbali delle assemblee. Secondo i notai sarebbe appropriato estendere l’obbligo di allegazione, introdotto dalla nuova norma, anche al regolamento contrattuale: così si potrebbero superare le frequenti difficoltà nel reperimento di quest’ultimo regolamento, che deve essere allegato negli atti di trasferimento.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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