Dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore la nuova normativa sulla tassazione delle compravendite immobiliari. Le novità sono tante e consistenti e le più importanti riguarderanno l’imposta di registro e l’aliquota del 9%. Ma entriamo nel dettaglio della riforma.
Le novità.
La prima novità ragguardevole è quella relativa all’ imposta di registro per chi deciderà di comprare la prima casa che scenderà al 2% dall’attuale 3% (ma con un minimo di 1.000 euro).
Per quanto concerne invece l’aliquota, ogni compravendita immobiliare sarà soggetta a una tassa la cui aliquota è stata fissata al 9%, sempre con un minimo di 1.000 euro.
L’unica eccezione è rappresentata dai conferimenti di immobili strumentali in società per i quali rimarrà in vigore l’attuale aliquota del 4%.
Le persone che dovranno invece pagare la nuova aliquota, per le imposte ipotecarie e catastali dovranno calcolare la nuova misura fissa di 50 euro ciascuna. Per quel che riguarda le imposte fisse di 168 euro attualmente in vigore esse saranno dovute nella misura di 200 euro, così come prevede la nuova legge.
Con le due nuove aliquote del 2% e del 9% non si dovranno più pagare imposta di bollo, tasse ipotecarie e imposte speciali catastali.
Gli atti
Per quel che concerne gli atti soggetti alle nuove regole di tassazione, la situazione appare ancora alquanto ingarbugliata. E’ sicura la loro applicazione sugli atti che si stipuleranno a partire dal 2014, mentre perplessità rimangono per quelli stipulati nel 2013, ma registrati nel corso del nuovo anno.
La norma vigente prevede che si tenga in considerazione non la data della stipula, ma quella di registrazione, tuttavia non è ancora stata emanata una circolare a tal proposito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Seguendo in ogni caso questa logica si dovrebbe pensare che gli atti stipulati nel corso del 2013, o per i quali ci sia stata una scrittura privata autenticata nello stesso anno, e soggetti a registrazione nel 2014, il regime di tassazione di riferimento sarà quello in vigore fino al 31 dicembre 2013.
La stesso discorso vale per un atto giudiziario formato nel 2013 e registrato nel 2014, mentre al contrario, le scritture private non ancora autenticate e registrate il prossimo anno, saranno soggette al nuovo regime di tassazione.
Per ultimo, per quanto riguarda gli atti sottoposti a condizione sospensiva stipulati nel corso del 2013, ma con verifica prevista per il prossimo anno, secondo la legge, le variazioni intervenute tra la formazione dell’atto e la verifica della condizione non devono essere considerate.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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