Proposta irrevocabile di acquisto: quando sorge il diritto alla provvigione?

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cassazione 0Ai sensi dell’articolo 1755 c.c. il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui sia sorto l’obbligo alla stipula di una vendita, con l’individuazione dei termini essenziali, ed il cui inadempimento possa essere sanzionato anche solamente con il risarcimento del danno.

Così il giudice del Tribunale di Taranto, sez. II, nella decisione 24 marzo 2014, n. 902 ove è stato, altresì, precisato che non può essere contestato quando detto sopra, perché, nel caso di specie, risulta per tabulas, che il diritto alla provvigione per espressa volontà delle parti veniva ancorato alla comunicazione dell’accettazione della proposta da parte del proprietario dell’immobile.

Nella fattispecie oggetto di controversia trattatasi di proposta irrevocabile di acquisto, che aveva anche il contenuto di un contratto preliminare di acquisto di immobile e non una semplice opzione.

Si legge testualmente nella decisione che qui si commenta che……… “nella proposta di acquisto che l’agenzia faceva sottoscrivere all’opponente erano non solo indicati tutti gli elementi identificativi della futura vendita, compresa anche la data entro la quale sarebbe dovuta avvenire la stipula del rogito, oltre che il prezzo e le caratteristiche del bene, ma era espressamente prevista la potenziale valenza dello stesso testo contrattuale come preliminare: “Conclusione del contratto preliminare”.

La presente proposta si perfeziona in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore…”.

Non vale quanto precisato per l’opposizione circa il principio di diritto in base a cui la ricorrenza di un mero negozio non fa sorgere il diritto alla provvigione.

Il tribunale di Taranto ha ribadito che una volta che sia avvenuta la comunicazione al proponente dell’accettazione della proposta – preliminare ad opera del proprietario del bene, l’affare era da considerarsi concluso per l’agenzia ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel codice civile all’articolo 1755.

In virtù del preliminare sorge l’obbligo della conclusione di quello definitivo per i contraenti, sanzionabile con l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’ articolo 2932 c.c. oppure, nel caso in cui sia possibile, con il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 1218 c.c.

Tribunale Taranto, sez. II, sentenza 24.03.2014 n° 902

Fonte: Altalex

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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