“Contratto di Locazione”: Se non si indica il nome dell’altro comproprietario, l’amministrazione finanziaria imputa per intero il reddito percepito.

News Normative

Il contratto di locazione stipulato dal solo da un contribuente (comproprietario dell’immobile) è valido ed efficace anche ai fini fiscali. Corretta l’imputazione del reddito prodotto esclusivamente in capo al solo coniuge locatore (effettivo percettore dei canoni).

contratto di locazione1Il fatto. Con sentenza depositata il 16 dicembre 2014, la Commissione tributaria Provinciale di Caltanisetta si è pronunciata sul ricorso, avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Caltanisetta per il recupero dell’Irpef e delle relative addizionali, per l’anno di imposta 2005, maturate a seguito della percezione di canoni di locazione per contratti registrati e riferiti dall’Agenzia delle entrate interamente al ricorrente e non anche al suo coniuge come, invece, sostenuto dal ricorrente stesso, che asseriva di aver percepito, per il predetto anno di imposta, solo redditi di fabbricati, tra cui quello per un contratto di locazione registrato il 2 maggio 2005 e relativo ad immobili in comunione di beni con la propria consorte, sostitutivo di un precedente contratto stipulato in data 30 gennaio 2003 e risolto in data 29 aprile 2005, come risultante dalla registrazione effettuata in data 22 luglio 2010, con Protocollo n. 2010065753, ossia dopo la notifica dell’avviso di accertamento, circostanza di cui la Commissione ha tenuto conto, al fine di giustificare la compensazione tra le parti per le spese di giudizio.

Il ricorrente sosteneva, quindi, di poter fruire di deduzioni per il coniuge a carico e delle deduzioni per oneri di famiglia, essendo il proprio figlio a carico di entrambi i genitori.

Le osservazioni della Commissione. Dai contratti prodotti dall’Agenzia delle entrate risultava effettivamente che il ricorrente fosse l’unico locatore, dato anche l’incontrovertibile natura personale del contratto intercorrente tra locatore e conduttore (Si veda, Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2011, n. 15443).

Chiunque, infatti, abbia la disponibilità di fatto del bene, purché in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione; la relativa legittimazione è riconosciuta anche in capo al detentore, salvo che la detenzione sia stata acquistata illecitamente; è valida ed efficace, quindi, anche la locazione, stipulata dal condomino, di un bene comune di cui questi abbia la detenzione esclusiva (Si veda, Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2011, n. 15443); questi principi valgono anche per il comodatario, che abbia una detenzione qualificata, il quale può, salvo che sussistano specifiche previsioni pattizie di segno contrario, concedere il bene in locazione o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto giunga a compimento (Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2010, n. 13204)

Se, quindi, il ricorrente, del tutto lecitamente, in qualità di comproprietario dei beni dati in locazione, poteva stipulare i contratti aventi ad oggetto i suddetti immobili, senza la necessità della contestuale sottoscrizione da parte dell’altro comproprietario, ossia del proprio coniuge, altrettanto correttamente l’Agenzia delle entrate può ed ha, come nel caso di specie, imputato al solo ricorrente il reddito derivante dai suddetti contratti, essendone, stando ad essi, anche il solo percettore dei redditi prodotti dalla locazione.

Secondo la Commissione, il ricorrente non aveva neppure prodotto una documentazione sufficiente da cui si potesse inferire che, per il 2005, il ricorrente dovesse godere di deduzioni per carichi di famiglia.

La Commissione ha, tuttavia, accolto in parte le doglianze del contribuente e demandato all’Agenzia il compito di rideterminare le imposte, gli accessori e le sanzioni, poiché nell’avviso si faceva riferimento due volte alla locazione dello stesso immobile e si era, quindi, verificata una errata duplicazione di tassazione da parte dell’ufficio.

Fonte:http://www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 thoughts on ““Contratto di Locazione”: Se non si indica il nome dell’altro comproprietario, l’amministrazione finanziaria imputa per intero il reddito percepito.

  1. Non si evince se la coniuge comproprietaria avesse comunque dichiarato il reddito da locazione per la sua quota si proprietà. Se la risposta è SI, evidentemente la sentenza non è condivisibile perché saremmo davanti ad un indebito arricchimento dell’erario che ha incassato le imposte sull’intero canone (se pur dichiarato da entrambi i proprietari) e poi torna a chiedere le imposte per intero al singolo titolare del contratto

    1. Giusta considerazione Sig. Sergio ma dalla sentenza non si chiarisce questo punto. Grazie del suo commento e buona futura lettura.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.