Il nuovo contributo comunale sui rifiuti: TARES

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A decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà applicato in tutti i Comuni del territorio nazionale il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES ),  a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi Enti.

Il nuovo tributo sarà corrisposto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale.

A prevederne l’istituzione è l’art. 14 del D.L. 201/2011  ( decreto MONTI ) , che contestualmente ha provveduto all’abrogazione, con decorrenza sempre 1° gennaio 2013, della tariffa sui rifiuti solidi urbani , della tariffa di igiene ambientale, nonchè della tariffa integrata. Ciò sta a significare che per tutto il 2012 detti contributi continueranno ad essere applicati e solo dal 2013 debutterà il nuovo tributo unico.

Che cosa è la TARES.  La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti: indirizzato a tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti, l’istituzione del nuovo tributo mira a pervenire ad un unico prelievo nel tentativo, quindi, di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato , residenziale e commerciale. In tal modo, avremo un’unica tassa sia per la gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento.

Tariffa. La tariffa sarà composta da:

– una quota che è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

– una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti allo scopo di coprire tutti i costi.

La prima rappresenta la “componente servizi” del nuovo tributo, che sarà calcolata in base al valore dell’immobile attraverso un’aliquota comunale; la seconda rappresenta la “componente rifiuti” e dovrà essere proporzionata alle “quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte”.

Chi è obbligato al pagamento. Il nuovo tributo è dovuto da:

– da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

– da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Di particolare importanza è capire chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, e il driver per capire il soggetto obbligato è il possesso e non la proprietà come avviene adesso per la TIA o la TARSU.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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