VIETATO COLLEGARE CASE IN DUE CONDOMÌNI.

 Il collegamento di due unità immobiliari appartenenti a due condomìni, realizzato mediante l’abbattimento del muro che separa i due edifici, equivale a porre al servizio le parti comuni dell’uno all’altro condominio e viceversa. In sostanza, comporta una situazione di fatto corrispondente a una servitù e implica anche un mutamento di destinazione della funzione dei beni […]

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