Agevolazioni prima casa: la burocrazia entra in gioco

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La Corte di cassazione, in merito alle agevolazioni prima casa, sposa la linea dura.  Infatti, il mancato spostamento della residenza entro 18 mesi è considerata condizione imprescindibile per poter godere degli sconti fiscali, e non incide il fatto che ciò non sia stato possibile a causa di intoppi burocratici.

E’ quanto prevede la sentenza n. 17597 dello scorso 12 ottobre 2012 rilasciata dalla Cassazione.Il caso preso in oggetto si riferiva ad un contribuente che in sede di rogito aveva usufruito delle agevolazioni prima casa, pagando quindi le imposte in misura ridotta. In seguito, però, a causa di intoppi burocratici, non aveva spostato la sua residenza in tale immobile entro i 18 mesi previsti. Inoltre, l’acquirente utilizzava l’immobile non solo come abitazione ma anche come sede di esercizio di attività professionale.

Alla luce di questi fatti, il contribuente aveva ritenuto pertanto che la motivazione non dipendente dalla sua volontà ( trattandosi di cittadino extracomunitario, era incappato in pratiche burocratiche di trasferimento di residenza molto più lunghe del previsto ) fosse sufficiente a consentire una deroga a quanto richiesto ai fini dell’agevolazione.

La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto che la residenza di fatto ( che esisteva concretamente ) non fosse sufficiente a consentire l’agevolazione. E non ha ritenuto sufficienti neppure i ritardi burocratici, in quanto il beneficio fiscale previsto per l’acquisto della prima casa compete solamente se l’immobile è ubicato nel comune in cui il contribuente ha la propria residenza nel luogo ove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di acquisto ovvero se l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente svolge effettivamente l’attività professionale.

Una linea interpretativa molto rigida, che non tiene in considerazione il fatto che il contribuente svolgesse già in quell’immobile la propria attività professionale , ma che trova giustificazione  ( secondo i giudici ) nel fatto che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, la norma fa esclusivamente riferimento alla residenza anagrafica dell’acquirente.

Viene applicato un principio che discende da motivazioni di tipo antielusivo, secondo le  quali un beneficio fiscale viene riconosciuto solamente se certo, certificato dalla situazione di fatto indicata nell’atto di acquisto.

Purtroppo però, il cittadino-contribuente oltre a subire i fastidi delle lungaggini burocratiche, viene addirittura additato come persona che elude il fisco……come si suol dire: oltre al danno, la beffa!!!!!!!!

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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