Non sono più soggette alla Tares le aree scoperte non operative, che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili. E’ quanto stabilito dall’art. 10 del dl sui debiti della p.a. che ha apportato delle modifiche alla disciplina della TARES, ed ha in questo modo alleggerito il carico fiscale sulle imprese. Prima di questo intervento normativo, infatti, le aree scoperte pertinenziali erano soggette a tassazione, mentre fino al 2012 erano esonerate dal pagamento sia della Tarsu che della Tia. Dal 2013, il Decreto “Salva “Italia (201/2011) , all’art. 14 ha istituito il nuovo regime di prelievo sui rifiuti, ed escludeva dal pagamento solo le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e condominiali.
Vi era pertanto un notevole aumento della tassazione per i soggetti che svolgono attività commerciali e industriali, nell’ipotesi in cui i Comuni avessero applicato a superfici di vaste dimensioni la tariffa relativa alla specifica attività svolta dall’impresa.
L’art. 10, inoltre, conferma l’esonero dal nuovo tributo delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e a quelle condominiali, a meno che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quello che prende in considerazione è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, tralasciando l’effettiva produzione degli stessi.
Del resto, per le aree scoperte cosiddette operative sussiste una presunzione di produzione dei rifiuti. La posizione giurisprudenziale è univoca nell’asserire che tutte le aree, a parte le ipotesi di esclusioni previste dalla legge, sono potenzialmente produttive di rifiuti.
In materia di Tarsu, la cui premessa impositiva è analoga alla Tares, la Cassazione ha più volte ribadito non solo che l’Amministrazione comunale si possa servire della presunzione di produzione dei rifiuti ma, addirittura, che il contribuente non possa fornire alcuna prova per superare la presunzione di tassabilità di tutti gli immobili.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
Twitter •
