La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale di una condomina che regolarmente utilizzava il balcone sottostante al proprio appartamento come pattumiera buttando sigarette, cenere e detersivi corrosivi come la candeggina. (Sentenza n. 16459/2013 depositata l’11 aprile 2013). La condomina maleducata aveva presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale che l’aveva dichiarata colpevole del reato previsto dal Codice Penale per aver arrecato molestie ad una vicina gettando “nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima rifiuti, quali cenere e mozziconi di sigarette, nonchè detersivi corrosivi, quale candeggina” e l’aveva condannata alla pena di 120 euro di ammenda. L’importanza di questa sentenza è l’aver considerato l’azione della condomina un reato: per la precisione quello di “getto pericoloso di cose”, sanzionato dall’art. 674 del Codice Penale che recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o a imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Nella sentenza, il Tribunale ha anche rincarato la pena a causa della reiterazione del reato, per cui è stato applicato il capoverso dell’art. 81 del Codice Penale il quale recita: “E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo(…) Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso , commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.(…)
La condomina molesta aveva presentato ricorso in Cassazione, il quale è stato dichiarato però inammissibile perchè “l’argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta”. La Cassazione ha quindi ritenuto corretto l’inquadramento del comportamento della condomina nell’ambito del reato di “getto pericoloso di cose” , che in alternativa all’ammenda prevede l’arresto sino ad un mese. E’ importante, quindi, ai fini della deterrenza, della conferma della sentenza da parte della Cassazione che ha punito con severità un comportamento che normalmente viene fatto passare come illecito civile dando vita, al massimo, a un risarcimento con i tempi biblici del rito civile e l’esborso di pochi euro. Ben diverso è pagare magari lo stesso importo ma con la segnalazione sul certificato del casellario giudiziale.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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