In condominio la videosorveglianza va «segnalata».

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videosorveglianzaLe riprese video degli spazi comuni raggiungono finalmente certezza normativa all’interno di una vasta confusione giurisprudenziale. Con il nuovo articolo 1122 ter del Codice civile il legislatore della riforma ha inserito, nel sistema della disciplina condominiale, la videosorveglianza. Per le aree comuni condominiali vi era una mancanza e la giurisprudenza che si è dedicata alla questione oscillava tra il fatto che occorresse l’unanimità dei consensi oppure una maggioranza qualificata per deliberare l’installazione di questi impianti.

Ora, la legge di riforma del condominio prende in esame direttamente la questione. Anche in tema di videosorveglianza la normativa punta alla semplicità, ovvero prevede che l’assemblea, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi (articolo 1136, comma 2 del Codice civile), può deliberare l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza. È evidente che la nuova norma, limitandosi a prevedere l’ammissibilità di una delibera di installazione dell’impianto di videosorveglianza adottata a maggioranza, si colloca all’interno dell’ambito di vigenza delle prescrizioni del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003). 

Le regole previste non appaiono in alcun modo derogate e/o superate, ma anzi perfezionate dai successivi provvedimenti del Garante del 29 aprile 2004 e 8 aprile 2010 (quest’ultimo di mera integrazione al primo), indirizzati a regolamentare la specifica fattispecie della videosorveglianza in condominio. In particolare, andranno osservate queste precauzioni: le persone che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere messe al corrente con appositi cartelli delle presenza delle telecamere; i cartelli, qualora il sistema fosse attivo anche in orario notturno, dovranno essere visibili anche di notte; nell’ipotesi in cui gli impianti di videosorveglianza fossero collegati alle forze dell’ordine, sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi; le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo limitato, ovvero sino a un massimo di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini della polizia o comunque di natura giudiziaria.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni, a seconda dei casi, comporterà: l’inutilizzabilità dei dati personali trattati (articolo 11, comma 2, del codice); l’adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c del codice) ed, infine, l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e seguenti del codice), oltre ovviamente a eventuali richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.

Fonte Sole 24 ore.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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