Prendiamo oggi in esame la problematica legata al rimborso spese dell’Agente Immobiliare. Se l’affare non è stato concluso al mediatore non spetta la provvigione. Questo è una circostanza nota a tutti. Infatti l’attività del mediatore rientra nella casistica delle “prestazioni a risultato”: solamente se raggiungi l’obiettivo d’incarico hai diritto ad essere pagato, altrimenti no! Ciò si contrappone alle altre categorie, per esempio a quella degli avvocati, che vengono pagati anche se perdono la causa. Infatti i legali hanno diritto al pagamento dei compensi per la semplice prestazione prestata non conseguentemente al risultato raggiunto. L’unica voce che compete per diritto al mediatore è il rimborso delle spese, che spetta anche se l’affare non si è concluso. Il codice in questo è chiaro: Art. 1756 c.c.: Rimborso delle spese – “Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.”
l riferimento che la norma opera ai patti o agli usi contrari la dice lunga, però su come la società si è adeguata a questa legge. Le agenzie immobiliari di solito includono le spese nell’importo totale della provvigione e pertanto, alla conclusione dell’affare, si fanno pagare un compenso provvigionale che è comprensivo anche di tutte le spese sostenute.
Questioni e rivendicazioni relative al rimborso delle spese emergono, invece, quando il mediatore non ha concluso l’affare ma si è assunto le spese per la richiesta di visure, sopralluoghi, viaggi, pubblicità,ecc. In questo caso l’agente immobiliare cerca di farsi rimborsare le spese dalla parte per la quale sono state sostenute.
Nella pratica, quando un’agenzia immobiliare ha ricevuto un incarico dal venditore di promuovere la vendita dell’immobile e alla scadenza concordata non ha raggiunto l’obiettivo, ha diritto a presentare il conto delle spese, ottenendo soddisfazione e tutela dall’ordinamento giuridico. Questo a condizione che l’agenzia non vi abbia rinunciato fin dall’inizio pur di ottenere l’incarico, oppure nel caso in cui gli usi e consuetudini della provincia in cui opera lo escludano espressamente. Ricordiamo che la Raccolta degli Usi e delle Consuetudini è pubblicata e tenuta presso la Camera di Commercio e quindi consultabile da parte del pubblico.
Per ovviare ad ogni incomprensione è bene chiarire fin dall’inizio dell’incarico se le spese vanno o meno rimborsate e quali possono essere le situazioni che danno diritto all’agente immobiliare di esigerle. Naturalmente si può rinunciare al rimborso delle spese ovvero pattuire quali sono le spese che verranno riconosciute e quelle invece che fanno parte della normale gestione dell’agenzia.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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