Cassazione, non è reato offendere l’Amministratore del condominio se questi se lo merita

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Corte di Cassazione – Sentenza n. 8336/2013

cassazioneSecondo la Corte di Cassazione la condomina che subisce vessazioni da parte dell’amministratore dello stabile può inviare a quest’ultimo una lettera offensiva.

E’ quanto risulta dalla sentenza n. 8336/2013 con cui la corte ha esaminato il caso di una donna che ha inviato all’amministratore (e per conoscenza anche a tutti gli altri condomini), una lettera in cui quest’ultima veniva definita “scorretta”, “leggera”, “irrispettosa” ed “egoista”.

Uno sfogo quello della ricorrente poichè, a suo dire ma, dopo alcuni esempi affiorati nel corso della causa anche per la Cassazione, la “superficiale” amministratrice non sempre aveva osservando quelle basilari regole della civile convivenza.

Ad esempio, era accaduto che la donna non era stata informata che davanti alla sua finestra sarebbe stato montato un ponteggio “che assicurava il transito di macerie e di materiali di risulta provenienti da piani superiori”.

Questa mancata comunicazione non aveva dato alla ricorrente, che era stata interessata da una grave malattia, di trasferirsi altrove, per non essere disturbata dai lavori.

Inoltre, l’amministratore, che era anche il proprietario dell’appartamento superiore a quello della ricorrente, aveva anche danneggiato il soffitto del bagno di quest’ultima a causa dei lavori intrapresi nella sua casa.

La Cassazione quindi giustifica l’ira della ricorrente poichè la inquadra dentro un normale comportamento di reazione per un torto subito e, sulla base di queste considerazioni, fa cadere nei suoi confronti la condanna per ingiuria e diffamazione inflitta dal giudice di pace.

Per gli ermellini, la ricorrente non va condannata perchè la non punibilità prevista nei delitti contro l’onore, dovuta allo stato d’ira provocato da un fatto ingiusto scatta, infatti, non solo quando la “condotta astrattamente offensiva” è provocata da un atto illecito o illegittimo ma, come nel caso in esame, anche in presenza di un atteggiamento contrario al vivere civile.

Con riferimento ai tempi della reazione, la Cassazione puntualizza che la legge non richiede che questa segua immediatamente l’offesa, ma soltanto che rientri nel periodo dello stato d’ira e, pertanto, giustifica anche il ritardo dovuto solo allo strumento scelto per “vendicarsi”.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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