L’Esperto Risponde: Domande e risposte sull’Attestato di Prestazione Energetica

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l'esperto risponde1 – Un Attestato rilasciato antecedentemente alla data del 6 giugno 2013 può essere allegato?

Per una vendita posta in essere dalla data del 6 giugno 2013 in poi, il venditore può ancora avvalersi dell’eventuale Attestato di Certificazione Energetica rilasciato prima del 6 giugno 2013, e ancora in corso di validità. L’attestato, infatti, ha una validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto delle norme di controllo degli impianti termici ed alle necessità di aggiornamento nel caso di interventi migliorativi o di ristrutturazione impiantistica.

2 – Quali soni i rischi in caso di mancata allegazione dell’Attestati di Prestazione Energetica?

L’obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell’atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere riscontrata d’ufficio dal Giudice: l’azione per far affermare la nullità non è soggetta a prescrizione. A questo si somma poi la necessità di mostrare nella pubblicità di vendita o di locazione l’indice di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione sono previste sanzioni di tipo amministrativo.

3 – L’ APE è necessario anche per l’affitto breve di una casa ad uso vacanza?

Certamente, il Dl 63/2013 non fa alcuna diversificazione tra locazioni turistiche e non. L’APE deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione ( e non se trattasi di proroghe o di rinnovi od altro ) stipulati in seguito all’entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che non doti l’immobile di APE in caso di nuova locazione.

4 – Corrisponde a verità la notizia che serve l’Attestato Energetico ancora prima di pubblicizzare l’annuncio?

Si, in caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciale dovranno citare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Se ciò non avviene, “il responsabile dell’annuncio”è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

5 – Le parti possono stabilire di fare a meno dell’APE?

No, questa prassi è illegittima e il contratto di compravendita privo di attestato sarebbe nullo, cioè privo di efficacia. L’attestato deve comunque sussistere fin dall’inizio della trattativa, in quanto il proprietario è obbligato a metterlo a disposizione di ogni potenziale acquirente e a indicare la prestazione energetica negli annunci. In occasione del contratto preliminare è sufficiente che sia consegnato al promissario acquirente, ma non occorre che sia allegato come nell’istante del rogito notarile.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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