Spese condominiali. La legge sancisce espressamente che l’acquirente di un appartamento sito in un condominio risponde in solido con il venditore del pagamento dei contributi riguardanti l’anno in corso e quello precedente.
Pertanto, il nuovo condomino può essere chiamato a rispondere delle spese condominiali non pagate dal precedente proprietario e ciò anche se siano intervenute tra le parti accordi dissimili, volti ad esempio ad esonerare qualsiasi responsabilità del nuovo proprietario.
L’amministratore di condominio, in caso di spese condominiali non pagate, potrà rivolgersi sia al vecchio che al nuovo proprietario. Quest’ultimo poi potrà sempre rivalersi nei confronti del venditore per quanto pagato per suo conto.
La riforma del condominio ha stabilito, inoltre, che chi vende un immobile ha l’obbligo di comunicare all’amministratore il passaggio di proprietà. La comunicazione va effettuata in maniera formale trasmettendo copia del rogito all’amministratore. Questa trasmissione va fatta rapidamente poiché il venditore rimane obbligato in solido con l’acquirente per i contributi maturati fino a quel momento. Solo così il venditore non sarà obbligato al pagamento di oneri maturati dopo la vendita.
Dopo la vendita dell’immobile si possono verificare anche altre problematiche, quali ad esempio la richiesta all’acquirente di pagamento delle spese relative a lavori eseguiti dopo l’acquisto ma autorizzati con delibera in data antecedente la compravendita. La questione va risolta avendo riguardo al periodo in cui è sorto l’obbligo di contribuzione alle spese.
Per cui, se si tratta di lavori di ordinaria manutenzione che, comunque, vanno assunti dall’acquirente, il problema non si pone poiché trattasi di spese dovute a scadenze fisse e rientranti nei poteri dell’amministratore e non dell’assemblea condominiale. Se, invece, si tratta di lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni, non rientranti nei poteri dell’amministratore ma stabiliti a seguito di delibera assembleare, la questione cambia.
In tal caso è necessario fare riferimento al momento della delibera assembleare; è il proprietario dell’immobile al momento della delibera che ne deve supportare le spese, a nulla rilevando il fatto che i lavori siano stati in tutto o solo in parte effettuati dopo l’atto di trasferimento immobiliare. Pertanto, se il nuovo acquirente è stato chiamato dall’amministratore a pagare la quota di sua competenza, potrà rivalersi sul venditore per quanto versato al condominio.
Riassumendo, nell’ipotesi di spese ordinarie l’obbligo di pagare nasce dal bisogno di conservare i beni comuni, mentre nel caso di spese straordinarie, l’obbligo nasce da una delibera assembleare ed è a carico di chi ha votato le relative spese, salvo patti differenti.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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