Condominio:è possibile vietare gli addobbi natalizi sui balconi oppure bisogna sempre tollerarli?

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babbo natale sui balconiIl Natale è oramai alle porte e con il suo arrivo spuntano i classici decori, e con essi gli ornamenti di ogni tipo e misura sui balconi e, più in generale sulle facciate degli edifici. In questi ultimi anni è di gran voga il Babbo Natale che si arrampica su per le inferriate dei poggioli.

Per anni, ma ancor oggi in uso, abbiamo visto una serie di luci di ogni genere appese sui parapetti dei balconi stile coccarde, o di vere e proprie ragnatele.

Le decorazioni, un po’ come tutte le cose che hanno a vedere con il senso estetico, alle volte appaiono notevolmente gradevoli, altre volte…beh diciamo quanto meno un po’ discutibili se non proprio di cattivo gusto, kitsch, come si suole dire.

Qualcuno potrebbe obiettare: “ ok per un mese o giù dì lì, si possono tollerare, e poi, suvvia, a Natale non siamo tutti più buoni?”

Vero, ma è altrettanto vero che, per i più svariati motivi, non tutte le persone sono inclini a chiudere un occhio sulle decorazioni natalizie, per così dire, sopra le righe.

Una persona ha scritto: “ Il mio vicino di casa ogni anno, installa sul suo balcone all’ultimo piano del palazzo una serie luminosa di lampadine, che crea un effetto simile ad una tenda. In pratica questo signore le fissa ad un chiodo che ha provveduto ad ancorare sulla parte interna del parapetto del terrazzo e le fa scendere fissandone una parte sul lato destro e l’altra sul lato sinistro del balcone.Io e i miei vicini siamo esasperati. Il nostro è un normalissimo palazzo nella prima periferia di una città ma quell’addobbo è davvero inguardabile! Che cosa possiamo fare?”

La risposta, suggerita dal buon senso, è stata riportata precedentemente: se questa non basta, tuttavia, esaminiamo cosa dicono le norme.

Si può parlare di violazione del decoro architettonico?

Per rispondere è bene ricordare che con questa locuzione ” deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cassazione. n. 851 del 2007).

Per sua natura l’alterazione del decoro ha carattere permanente. Pertanto, l’installazione di luci ed addobbi in genere non può essere considerata alterativa dell’estetica dell’edificio.

Differente il caso in cui esiste un regolamento condominiale di natura contrattuale. In un’ipotesi del genere, come ricorda la Cassazione è ” del tutto legittimo che le norme del regolamento di condominio – ove di natura contrattuale, pertanto predisposte dall’unico originario proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli atti d’acquisto dai subentrati condomini ovvero adottate con il consenso unanime di questi ultimi in sede assembleare, questione, comunque, non sollevata in questa sede – possano derogare od integrare la disciplina legale ed, in particolare, possano dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 CC, estendendo il divieto d’immutazione sino alla conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio quali risultanti nel momento della sua costruzione od esistenti in quello della manifestazione della volontà negoziale” (Cassazione. 6 ottobre 2009 n. 11121).

In tale ipotesi le norme del regolamento possono vietare ogni modificazione, anche solamente temporanea, dell’aspetto dell’edificio.

Insomma, per dirla con una battuta: la legge fa si che sia difficile rovinare lo spirito natalizio anche a chi non è dotato di buon gusto.

Resta immutato il caso di installazioni che possano pregiudicare la sicurezza dell’edificio: in tale eventualità ne è sempre vietata l’installazione.

A questo punto, ci si potrebbe domandare: che cosa fare se nonostante tutto questo uno dei condomini installa luci o altri addobbi? In queste fattispecie si deve cercare di fargli cambiare idea ed in caso di esito negativo, segnalare il fatto alla pubblica Autorità (i proprietari degli immobili devono sempre tenerli in modo tale che non possano recare danno o pericolo) può rappresentare la scelta più rapida ed efficace per risolvere il problema.


About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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