Cassazione: Classamento e/o variazioni catastali.

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cassazioneLa Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 2709 depositata il 6 febbraio 2014, intervenendo in tema di classificazione catastali ha affermato che il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico erariale (art. 9 D.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142)

L’ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione II del 24 maggio 1942.

Lo scenario attuale porta inevitabilmente ad andare incontro a un contenzioso per qualsiasi rettifica.

La vicenda ha avuto come protagonista dei contribuenti che avevano, tramite il loro tecnico, presentata con la procedura DOCFA, dopo la ristrutturazione, la nuova classificazione catastale dell’immobile. L’Agenzia del territorio disattendendo le indicazioni contenute nel DOCFA aveva qualificato come “Villa” (A8) anzichè come “Villino” (A7) l’immobile ristrutturato.

I contribuenti impugnavano l’atto di classificazione dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze dei ricorrenti. L’Agenzia del Territorio avverso la decisione del Giudice di prime cure proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che rigettando il ricorso dell’Ufficio confermava la sentenza appellata.

Per la Cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia del Territorio proponeva ricorso alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono il ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR. I giudici di legittimità hanno evidenziato che mentre la suddivisione degli immobili in cinque gruppi (A, B, C, D, E) è pressoché uniforme su tutto il territorio nazionale, «sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie» (A1, A2, A3 ecc.).

I giudici della Corte per la classificazione e la differenza tra ville e villini richiamano la circolare ministeriale n. 5/1992 il cui contenuto afferma che le prime sono quelle caratterizzate «essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino». Per i giudici del Palazzaccio però, «per parco non può certo intendersi l’utilizzabilità di qualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville, bensì un’area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti».

Inoltre si legge nelle motivazioni della sentenza in commento che le valutazioni in molti casi sono discrezionali e che presuppongono un’adeguata motivazione, ancorché sommaria. Tale procedura, per i giudici supremi, non era stato seguito nella pronuncia del giudice di merito, per cui hanno ritenuto che le motivazioni della sentenza del giudice di seconde cure siano contraddittorie avendo affermato che le motivazioni dell’atto considerato «assenti», salvo poi descriverle come «espresse in maniera oggettivamente succinta».

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

4 thoughts on “Cassazione: Classamento e/o variazioni catastali.

    1. Egregio, la superficie dipende da dove è posizionato l’immobile, le metrature variano da Comune a Comune.
      Comunque, le allego le differenze fra classe A7 ed A8. Cordiali saluti.

      A/7 Abitazioni in villini

      Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.

      A/8 Abitazioni in ville

      Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.

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