Il comodato non vale per l’acquirente.
In caso di compravendita di un bene immobile concesso in comodato, questa situazione non è “opponibile” all’acquirente, nel senso che questi può pretendere che il comodatario cessi immediatamente il godimento del bene e attribuisca all’acquirente la piena disponibilità della cosa concessa in comodato. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n.664 del 18 gennaio 2016. Leggi l’articolo. Fonte: IlSole24Ore
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