Affitto: se l’inquilino continua a pagare dopo la disdetta, il proprietario può accettare i pagamenti senza rischi.

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esperto rispondeDomanda: “Che succede se dopo la disdetta l’inquilino non lascia l’immobile e continua a pagare? I pagamenti vanno accettati o si rischia la tacita riconduzione?”

Risposta: “Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, se l’inquilino dopo la scadenza del contratto continua a corrispondere il canone di affitto, il proprietario può tranquillamente accettare i canoni, senza che tale fatto possa essere considerato idoneo a dar luogo a rinnovazione tacita del contratto stesso.

Chiara in tal senso è stata ad esempio l’ordinanza numero 13886 emessa dalla Corte di cassazione nel 2001. Con essa, infatti, si è sancito che affinché possa aversi rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’articolo 1597 del codice civile è necessaria sia la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore che la mancanza di una volontà contraria del locatore.

Di conseguenza, se vi è stata disdetta da parte di quest’ultimo, tale fatto è idoneo a manifestare la volontà di porre termine al rapporto e la rinnovazione non può desumersi né dalla permanenza del locatario nell’immobile né dalla circostanza che il locatore continui a percepire il canone e non proponga tempestivamente azione di rilascio.

Per raggiungere gli effetti di cui all’articolo 1597 c.c., invece, occorrerebbe un comportamento positivo che evidenzi espressamente una nuova volontà, contraria a quella già manifestata con la disdetta.

Nello stesso senso la Cassazione è andata anche, tra le numerose pronunce, con la sentenza numero 10963 del 2010, nella quale si è ribadito che ai fini della rinnovazione tacita del contratto di locazione è necessario un univoco comportamento di tutte le parti del rapporto, idoneo a rendere inequivocabile una volontà, pur implicita, di mantenere in vita il rapporto locativo dopo la sua scadenza.

Non è invece possibile ravvisare una volontà inequivocabile di mantenere in vita il rapporto nella semplice percezione, da parte del locatore, dei canoni di locazione versati dall’inquilino che continua ad occupare l’immobile”.

Fonte:StudioCataldi

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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