La vicenda analizzata e decisa dalla sentenza n. 24400 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione depositata in data 30 novembre 2016 attiene ai profili di responsabilità conseguenti all’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della decadenza da parte di un’acquirente immobiliare dalle c.d. agevolazioni prima casa.
Nel caso in esame, infatti, l’Ufficio aveva contestato al contribuente la mancanza delle condizioni di legge per usufruire delle agevolazioni suddette e precisamente che l’immobile in contratto avesse caratteristiche tali da essere qualificato come di lusso. Se fin qui la questione non presenta profili di particolare interesse ermeneutico, la specificità del caso risiede nel fatto che la contestazione de quo veniva effettuata dall’erario non solo – come logico ed intuibile – all’acquirente, ma anche alla parte venditrice.
A fronte di detta estensione soggettiva del carico tributario, si innescava il contenzioso giudiziale ed, in particolare, il giudice d’appello – con la sentenza n. 128/9/2012 della C.T.R. del Lazio depositata in data 6 giugno 2012 – respingeva la tesi dell’Ufficio ed affermava il principio per il quale “Il contribuente in quanto parte venditrice non è tenuto al pagamento“.
Prima di indagare il percorso argomentativo del S.C. a seguito del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate avverso il provvedimento d’appello, occorre ricordare che nel nostro sistema tributario il principio della solidarietà nel pagamento delle imposte è sancito dall’art. 57 I comma del D.P.R. n. 131/2016: in forza di detta norma al pagamento dell’imposta sono solidalmente obbligati tutte le parti contraenti, per l’ovvia finalità di agevolare la riscossione da parte degli organi competenti.
Tuttavia, questo regime di favor verso l’erario non opera allorquando entri in gioco il versamento della la c.d. imposta complementare : in tal caso, infatti, il IV comma del cit. art. 57 – in deroga al principio generale portato dal I comma – stabilisce che ove l’imposta sia dovuta per fatti imputabili soltanto ad una parte, esclusivamente a carico di ella sia il pagamento.
Nonostante quanto sopra, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, hanno ritenuto sussistente la responsabilità solidale anche in capo alla parte venditrice effettuando così un inaspettato revirement rispetto ad un consolidato orientamento che escludeva la responsabilità solidale tra venditore ed acquirente in caso di accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato .
Tale conclusione è scaturita dal fatto che nel caso di specie la decadenza dalle agevolazioni fiscali era stata determinata da un fatto ritenuto oggettivo (le caratteristiche dell’immobile) e, dunque, da un fatto che di per sé non potesse essere esclusivamente imputabile ad una sola parte. Da questa premessa, non poteva che derivarne per i Giudici del Palazzaccio la reviviscenza del regime generale della solidarietà tributaria portato dal già cit. I comma art. 57.
Non può nascondersi come una simile interpretazione appaia fortemente penalizzante per la parte venditrice la quale – al fine di evitare di essere trascinata in una diatriba con l’erario – sarebbe costretta ad ingerirsi nelle valutazioni fiscali effettuate dal proprio acquirente, il che pare a dir poco inverosimile. Inoltre, ad avviso di chi scrive, il principio avallato dal S.C. dischiude la via a scenari del tutto anomali della contrattazione immobiliare nei quali è anche la parte cedente che deve preoccuparsi della bontà e veridicità delle dichiarazioni della controparte contrattuale.
Avv. Gabriele Mercanti
Fonte: (www.StudioCataldi.it)
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
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