
Secondo la legge italiana, la mancanza del certificato di agibilità non determina automaticamente la nullità del contratto.
Il certificato di agibilità è un documento che attesta la sussistenza delle condizioni relative all’igiene, sicurezza, salubrità e risparmio energetico di un immobile.
In tali casi risulta più appropriato parlare di segnalazione certificata di agibilità (art. 24 D.P.R. 380/01), dato che il suddetto documento rappresenta un’autocertificazione che il proprietario dell’immobile consegna al Comune nella quale si afferma che l’edificio soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa in materia.
Il certificato di agibilità è necessario per le nuove costruzioni, ricostruzioni o soprelevazioni totali o parziali o per interventi sugli edifici esistenti. In quest’ultimo caso, vi è la possibilità di attestare l’agibilità anche solo di una porzione dell’immobile solamente se questa si possa considerare funzionalmente autonoma.
In questo articolo approfondiremo due aspetti:
- Quali sono le conseguenze della mancata presentazione della suddetta segnalazione?
- Questa mancanza può generare degli effetti negativi nel caso si voglia stipulare un contratto di compravendita immobiliare? (continua)
Fonte: Immobiliare.it
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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