Cassazione e Giurisprudenza casa.
Condominio e indivisibilità. In tema di Condominio di edifici, poichè l’uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all’originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condòmini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione. (Cassazione, sentenza n. 867/12 inedita)
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua, aveva disposto lo scioglimento del condominio relativamente al giardino circostante l’edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa, e deciso di non procedere, invece, alla divisione della terrazza comune.
Recesso uso diverso e gravi motivi.
Una puntuale precisazione della Cassazione in merito ai “gravi motivi” che possono legittimare il conduttore a risolvere il contratto di locazione. In tema di recesso del conduttore di immobili adibito ad uso non abitativo, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà e imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve essere non solo tale da eccedere l’ambito della normale alea contrattuale, ma deve altresì consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie tale da incidere significativamente sull’andamentodell’azienda globalmente considerata e, quindi, se di rilievo nazionale o multinazionale, anche nel complesso delle sue varie articolazioni territoriali. (Cassazione, sentenza n, 26711/11 inedita)
Cosa comune e uso mediante locazione.
In tena di condominio negli edifici, l’uso indiretto della cosa comune mediante locazione può essere disposto c on deliberazione a maggioranza solo quando non sia possibile l’uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di frazionamento degli spazi o di turni temporali. (Cassazione, sentenza n. 22435/11 inedita)
Cessione del contratto e inadempimento
In caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell’art. 36 legge 27 luglio 1978, n. 392, il locatore, che non abbia liberato il cedente e che pretenda l’adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal cessionario, può agire direttamente contro il solo conduttore-cedente, purchè sia accertato l’inadempimento del cessionario, del quale non è necessaria la chiamata in causa. E’ quanto ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 23557/11 inedita) nella propria costante giurisprudenza in materia di cessione di contratti.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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