La polizza dell’amministratore di Condominio

News Rassegna Stampa

condominio 6La Riforma del Condominio che sortirà i suoi effetti a partire dal prossimo 18 giugno prevede che l’assemblea condominiale possa assoggettare la nomina dell’amministratore alla presentazione (da parte dello stesso) ai condòmini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Si dischiudono, pertanto, una serie di problematiche: in primis la polizza non è obbligatoria in quanto l’assemblea potrebbe tranquillamente nominare l’amministratore dispensandolo da ciò. Se invece la richiede, essa pare configurarsi essenzialmente come una polizza con cui un’assicurazione garantisca il condominio, i condòmini  ed i terzi contro il rischio di danni causati dall’amministratore per responsabilità nel suo comportamento.

Trattandosi di polizza per la responsabilità civile dovrebbe operare quando esiste una responsabilità dell’amministratore, ma non nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore in cui nessuna colpa sussiste in capo all’amministratore. Non sono previste indicazioni sugli importi di copertura ma solo che, se la polizza è in essere, l’amministratore debba adeguare i massimali per eventuali lavori straordinari (prima o contestualmente alla data di inizio lavori) in modo tale che l’adeguamento non sia di importo inferiore alla spesa a tal fine deliberata.

Si disserta poi sul fatto che possa o debba coprire i casi di danno arrecati al condominio ed ai condòmini quando l’amministratore “scappa con la cassa”; atteggiamento doloso e non colposo dell’amministratore (e quindi in teoria escluso da copertura), in danno non di terzi ma dei condòmini mandanti, legati con lui da un rapporto contrattuale. Anche se, nell’immaginario collettivo, la previsione della polizza è stata introdotta dalla legge proprio per la tutela dal rischio della “fuga con cassa”!!!!

Se copre anche il buco di cassa, come richiesto dal comune pensare, diventa fidejussione, copertura per il caso che l’amministratore si impossessi, anche in modo doloso (e commettendo un reato) di somme dei condòmini; in questo caso è logico concepire che il garante  (assicurazione o banca) richieda all’amministratore a sua volta delle garanzie (ad es. immobiliari) prima di fargli da garante.

L’assemblea dovrà quindi chiedere una polizza adeguata.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.