Il Condominio non è sempre responsabile per i danni da cose in custodia, regolati dall’articolo n. 2051 del Codice Civile. Infatti, è il proprietario che risponde per i danni ricollegabili ai difetti originari di progettazione o di esecuzione del lastrico solare, se tollerati, e senza alcuna compartercipazione del condominio. (Corte di Cassazione, sentenza n. 2840/2013)
La pronuncia riguarda un condomino, proprietario di una unità immobiliare posta all’ultimo piano e del sovrastante lastrico, che ha chiesto la condanna del condominio a eliminare il dissesto delle strutture del proprio appartamento provocate, a suo dire, dalla mancata manutenzione del lastrico, oppure a rifondergli le spese sostenute a questo fine, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione dell’immobile.
Il condomino, nei primi due gradi di giudizio, ha ottenuto pronunce favorevoli ma la Cassazione ha ribaltato le sentenze di merito,accogliendo il ricorso presentato dagli altri condòmini. La Suprema Corte ha evidenziato che i giudici d’appello, nel condannare il condominio a sostenere la spesa necessaria per il rifacimento della parte esterna delle mura perimetrali e del lastrico solare, non hanno tenuto in considerazione l’effettiva origine dei danni. Anzi, sempre secondo i giudici di legittimazione, la Corte d’Appello ha deciso prescindendo dal concreto accertamento delle cause dei danni, vale a dire se fossero effettivamente riconducibili anche a vizi costruttivi. Mentre è proprio l’accertamento delle cause dei danni, secondo la Cassazione, a guidare l’attribuzione dell’onere economico.
Infatti, per i vizi riconducibili a vetustà e a deterioramento per difetto di manutenzione del lastrico solare trova applicazione l’articolo 1126 del Cod. Civile, che regola la ripartizione delle spese di riparazione fra i condomini tutti. Invece, con riferimento alla responsabilità per i danni ricollegabili ai difetti originari di progettazione o di esecuzione, anche in sede di ricostruzione del lastrico solare trova applicazione l’articolo 2051 del Codice civile, con l’accollo delle spese al proprietario esclusivo, senza alcuna compartecipazione del Condominio.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
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