Riscaldamento. I Controlli e le revisioni sugli impianti termici sono sempre considerati manutenzione ordinaria, quindi sono assoggettati all’IVA del 10% se l’edificio è “a prevalente destinazione abitativa”. Con la risoluzione n. 15/E l’Agenzia delle Entrate, che per una volta è andata oltre le richieste dell’istante, ha garantito che l’aliquota IVA agevolata spetta in ogni caso anche se chi chiede l’intervento è un Condominio o addirittura un privato.
Tutto è partito da una società che eroga servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento (in particolare di caldaie a gas), specificando che la sua attività consiste prevalentemente nella revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e nel controllo delle emissioni degli stessi, e aveva chiesto quale aliquota applicare. L’idea espressa era che, trattandosi di manutenzione ordinaria, al condominio spettasse l’aliquota IVA del 10%, come manutenzione ordinaria, al Condominio mentre se l’impianto apparteneva ad un privato l’IVA del 21%.L’ Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (non c’è quindi alcuna distinzione tra caldaia comune condominiale e impianto termico in appartamento privato). Le Entrate, però, nel richiamare proprio la definizione di manutenzione ordinaria del Dpr 380/2001 ( il Testo Unico dell’Edilizia), ha ricordato che l’agevolazione non è applicabile ai contratti aventi a oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche ulteriori prestazioni (vedi, ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità assicurativa verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
Cosa può fare il Condominio o il privato che abbiano pagato l’IVA del 21%? Possono ottenerne il rimborso dall’impresa , rilasciando un’attestazione. A sua volta, chiariscono dalle Entrate, questa potrà presentare richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti nella misura eccedente il 10% “da presentarsi entro il termine biennale decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria”. La richiesta potrà essere soddisfatta solamente “a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi” .
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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