Riprendendo il discorso sui lavori edili e le garanzie iniziato ieri, nel caso di vizi e difetti di costruzione di immobili, la denuncia va fatta entro un anno dalla scoperta, mentre la prescrizione agisce sui dieci anni dal termine dei lavori. Pertanto, nel caso in cui il costruttore sia responsabile di difetti come infiltrazioni o crepe o problemi dovuti a cedimenti strutturali, l’irregolarità va denunciata entro un anno dalla comparsa ma, in caso di mancata risposta, va rinnovata la denuncia o avviata una causa entro lo stesso termine.
Nella circostanza di vizi, difetti e difformità sui contratti di appalto, la denuncia va fatta entro 60 giorni dalla scoperta e la prescrizione arriva dopo i due anni dalla consegna. Tuttavia, la riparazione gratuita o la sostituzione non sono dovute se il committente, quando ha accettato l’opera, era consapevole delle difformità o dei vizi, che quindi non erano stati taciuti in mala fede da chi aveva effettuato il lavoro. Infine, ci sono i vizi e le difformità di lavori in genere e contratti d’opera, in cui rientrano le manutenzioni, gli interventi di artigiani e le riparazioni varie. La denuncia va presentata entro otto giorni dalla scoperta, la prescrizione arriva a un anno dalla consegna.
Le norme abbracciano quindi una vasta gamma di lavori che non sono stati eseguiti correttamente e che non rispettano il preventivo, siano essi lavori di ristrutturazione edile o la sostituzione di un impianto elettrico, idraulico, ecc. Difformità e vizi occulti vanno denunciati a colui che ha eseguito i lavori entro 8 giorni dalla scoperta, mentre la condotta si prescrive in 365 giorni. Chi accoglie o tacitamente incassa la difformità o il vizio, magari pagando senza contestare, difficilmente potrà far valere i propri diritti. In generale, il committente può chiedere che il prezzo sia diminuito in proporzione o che le difformità e i vizi siano riparati senza ulteriori spese. Nel caso di colpa, il risarcimento del danno non è diminuito in proporzione. Se l’opera, a causa di difformità e vizi, è inadeguata alla destinazione d’uso, si procede alla risoluzione del contratto. I diritti sono previsti dalle norme vigenti ma vanno denunciati vizi e danni entro i termini previsti.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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