Cassazione, giurisprudenza casa

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corte cassazioneCorte di Cassazione.

Destinazione e uso della proprietà esclusiva.

“In mancanza di norme limitative della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condòmini, la norma dell’art. 1122 del codice civile non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva a un uso piuttosto che a un altro, purchè non siano compiute opere che possono danneggiare le parti comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune”. (Sentenza n. 22428/11, inedita). 

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che l’uso dell’area scoperta antistante il fabbricato, destinata a parcheggio, dovesse avvenire in modo da lasciare ai protagonisti lo spazio per le manovre di ingresso e regresso ai loro magazzini, non assumendo importanza in contrario il mutamento di destinazione a garage operato dagli stessi attori.

Comodato e spese.

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie ne urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale”. (Sentenza n. 1216/12, inedita). Nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di rimborso avanzata da un coniuge separato nei confronti dei genitori dell’altro coniuge, proprietari dell’appartamento affidatogli in comodato.

Aree nude e legge applicabile.

La disciplina normativa relativa alla locazione degli immobili ad uso non abitativo si applica anche elle cosiddette aree nude, qualora esse siano destinate allo svolgimento delle attività contemplate nei primi due commi dell’art. 27 della legge 27 luglio 1978, n.392. Ne consegue che il recesso previsto dal successivo art. 29, lett. c), della medesima legge trova applicazione anche quando il locatore di un terreno inedificato sul quale il conduttore abbia costruito un immobile intenda edificare un nuovo immobile previa demolizione di quello esistente,ferma restando l’applicazione della disciplina, tuttore vigente, sui miglioramenti e le addizioni dettate dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ.”. (Sentenza n. 29729/11, inedita). Nella fattispecie, si trattava di area destinata alla distribuzione commerciale di carburanti sulla quale erano stati costruiti dal conduttore due piccoli edifici ad uso bar e ricovero del gestore.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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