La circolare n. 29/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 65% per le spese sostenute per interventi antisismici sulla prima casa o di fabbricati destinati ad attività produttiva, va suddivisa in 10 anni anche se questo non è previsto dalla normativa in materia.
Inoltre, per casi analoghi l’Agenzia ha previsto che il tetto massimo di 96 mila euro per unità immobiliare si dovrebbe riferire anche alle pertinenze dell’abitazione principale e non solo a quest’ultima.
Sono compresi tra i soggetti beneficiari della detrazione anche i soggetti Ires, nonostante però la circolare non esamini alcuni argomenti quali, ad esempio, il periodo in cui essi debbano considerare sostenuta la relativa spesa.
Un altro problema che si pone e che non è stato approfondito a sufficienza è quello relativo alle spese sostenute dopo il 4 agosto 2013, ma prima della procedura autorizzativa. Tali spese dovrebbero rientrare tra quelle agevolate. Infatti, la normativa stabilisce che le spese effettuate a partire dal 4 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2013 per le misure antisismiche godono della detrazione Irpef e Ires del 65%, a patto che siano state attivate le procedure autorizzatorie e che gli interventi riguardino abitazioni principali o attività produttive.
Pertanto, la norma di legge recita che la procedura autorizzatoria è solo una delle condizioni per poter accedere alla detrazione; di conseguenza il soggetto potrebbe pagare ad esempio il 4 agosto 2013 ed attivare la procedura a dicembre 2013.
Per quel che riguarda la modalità di pagamento l’Agenzia ha chiarito che è obbligatorio il bonifico c.d. parlante. Il momento in cui si sostiene la spesa deve coincidere con la data di pagamento, e ciò vale sia per le persone fisiche e professionisti, che per le imprese.
La spesa massima agevolabile è di 96 mila euro, pertanto la detrazione maggiore ottenibile arriva a 62,400 euro. La detrazione va ripartita in 10 anni e con rate costanti di pari importo.
Altra questione rilevante è il fatto che, anche se la circolare non lo cita espressamente, il tetto massimo di spesa va riferito sia all’abitazione principale che alla sua pertinenza. Ciò si desume delle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate concernenti le ristrutturazioni edilizie in cui ha specificato che il massimo della spesa va sempre riferito all’abitazione ed alla sua pertinenza anche se quest’ultima sia accatastata autonomamente.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
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