Lavori edili e garanzie, istruzioni per l’uso (parte prima)

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lavori ediliL’avventura dei lavori edili, ristrutturazioni comprese, cela sovente insidie e delusioni. Non sono rari infatti i casi di opere realizzate male, con annesso seguito di recriminazioni e  battaglie legali. Ma cosa occorre fare per far valere le proprie ragioni? Avere una conoscenza  adeguata delle prescrizioni di legge del caso è un vantaggio importante, da sfruttare nel malaugurato caso si presentasse l’occasione.

Il codice civile interviene chiaramente in materia, dedicando gli articoli 1655-1677 agli appalti e, altri sette articoli, dal 1667 al 1673, alla problematica della “difformità e dei vizi dell’opera”. Spetta infatti all’appaltatore  prestare garanzia per le difformità e i vizi dell’opera eseguita. Fa eccezione l’ipotesi in cui tali vizi siano conosciuti o riconoscibili dal committente, purché non sia dimostrabile che siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore.

La garanzia si estingue in due anni dalla consegna dell’opera stessa:  il termine di garanzia di 10 anni è di legge per le nuove costruzioni. Basilare è il chiarimento della Cassazione (sentenza numero 1655/1986) su quale sia il momento effettivo della scoperta del vizio. Non è quello in cui  si percepisce l’esistenza dell’anomalia, ma quello in cui si ha la ragionevole consapevolezza che a causare il vizio o difetto è stato l’appaltatore nellesecuzione dell’opera.

La consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico fornisce forti segnali sulla responsabilità dell’appaltatore. Ma cosa si intende per gravi difetti, per i quali vale la garanzia decennale? Si va da quelli generati da metodi non idonei o nel compimento dell’opera non a regola d’arte, ai vizi che pregiudicano la funzione dell’immobile, limitando il godimento o la funzione di destinazione.

Il principio, quando si tratta di interventi di manutenzione o riparazione non realizzati correttamente è muoversi con sollecitudine per denunciare il danno e il vizio entro il termine prestabilito, pena perdere il diritto al risarcimento o alla opportunità di avvalersi della garanzia. Essenziale è quindi la distinzione tra prescrizione e decadenza. Nella prima ipotesi, ci troviamo davanti al termine ultimo entro il quale, non conseguito il dovuto risarcimento, si può far causa per danni; nella seconda ipotesi, quella cioè della decadenza, si parla del termine entro il quale va contestato al venditore o alla controparte il quesito dovuto a mancato servizio, danno o mancato pagamento.  Due termini che però variano nel caso di opere e servizio prestato.  Fine prima parte…….

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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