Domanda. Vorrei affittare una stanza del mio appartamento ma sono preoccupata di impegnarmi troppo e non vorrei locare per un lungo periodo. E’ possibile sottoscrivere un contratto che duri solo pochi mesi? E a quali condizioni?
Risposta. L’affitto di una stanza abitabile è sempre consentito. E la normativa di riferimento è la stessa che regola la locazione di unità immobiliari intere, e cioè la legge 431/98. Non è prevista una via contrattuale predefinita, dipende dalle necessità di proprietario e inquilino. L’alternativa è tra contratto libero, a canone concordato oppure transitorio.
Il primo, dove ogni condizione (canone incluso) è rimessa alla contrattazione tra le parti, è stipulato per un minimo di 4 anni rinnovabili automaticamente per altri 4, a meno che il locatore non comunichi la disdetta per uno dei motivi previsti dalla legge (vendita di casa a terzi, destinazione ad uso del coniuge,dei genitori o dei figli).
Invece la durata del contratto concordato (fissato cioè entro determinati parametri indicati dalle Associazioni di Categoria) è di 3 anni iniziali, rinnovabili di altri 2.
Ma il Contratto di fatto più utilizzato per la locazione parziale dell’immobile, perchè meno “impegnativo“, è il terzo, è cioè quello transitorio. Ha una durata da 1 a 18 mesi , e sopratutto non prevede obblighi di rinnovo automatico. E’ però rivolto a soddisfare particolari necessità delle parti: da dichiarare, documentare e confermare, prima della scadenza, tramite lettera raccomandata.
Le esigenze possono essere quelle del Conduttore, che può aver bisogno di una sistemazione per pochi mesi; oppure del proprietario, che può aver la necessità di disporre a breve dell’appartamento. Il Contratto deve realizzarsi in forma scritta ed essere registrato, e il vantaggio di questo tipo di contratto consta nella sua durata limitata, che non prevede il rinnovo automatico alla scadenza.
Attenzione però ai motivi della transitorietà: devono essere ben attestati, perchè in carenza delle specifiche sull’esigenza del proprietario, l’inquilino potrebbe opporsi per vie legali. Ci si potrebbe quindi trovare non con un accordo nullo, ma con l’applicazione integrale della disciplina dei contratti liberi (tradotto un “4+4”). Inoltre, nel momento della stesura, è opportuno definire nei particolari la porzione di casa (allegando una piantina) che si concede in locazione e i servizi annessi, l’arredo presente nella stanza, l’uso degli altri spazi comuni e la ripartizione delle spese.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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