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Affitto aumentato per rincaro energia? Via l’inquilino che non paga.

Se il caro energia risulta svantaggioso per il proprietario dell’immobile industriale che eroga servizi di frigoriferazione deve essere consentito al concedente di rinegoziare l’importo del canone; se l’inquilino non accetta fuori dall’immobile.

Canone locazione aumentato per il caro energia.

Il Tribunale di Arezzo con l’ordinanza del 22 giugno 2022  condanna al rilascio dell’immobile l’inquilino che dopo gli aumenti del canone di locazioni dovuti all’aumento eccezionale dei costi per l’energia elettrica, si rifiuta di pagare l’importo richiesto a titolo di aumento.
Interessante e attualissima questa vicenda giudiziaria, segnalata dall’Avvocato Michele Mensi, difensore del proprietario dell’immobile, che è uscito vittorioso dalla fase cautelare, grazie all’accoglimento del ricorso.
Per il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Dott. Marina Rossi infatti, il conduttore non si è reso disponibile a rinegoziare le condizioni contrattuali pattuite originariamente, che a causa del caro energia, si presentava svantaggioso per il concedente.
Detto questo, vediamo brevemente cosa è accaduto e analizziamo le ragioni della decisione, precisando, come segnalato dall’Avv. Mensi che trattasi “di un provvedimento sicuramente rivoluzionario e forse unico nella fattispecie destinato a far parlare molto di sé nella complessa materia delle locazioni con prestazioni di servizi”. (continua)
Fonte:StudioCataldi

Come e quando il locatore può mandare via un inquilino prima della scadenza.

Affitto: quando il locatore può mandare via l'inquilino

Il contratto di affitto prevede una durata minima che è stabilita dalla legge e le parti non possono modificare questo aspetto.

Mentre però il conduttore può recedere in qualsiasi momento per una giusta causa, con un preavviso di 6 mesi, il locatore è tenuto invece a rispettare il termine di scadenza.

Ma ci sono dei casi in cui il proprietario pu.ò disdettare il contratto di affitto e mandare via un inquilino prima della scadenza, rientrando in possesso del proprio immobile?

Quando è possibile la disdetta.

In linea generale, il proprietario può disdettare l’affitto in anticipo solo in occasione della prima scadenza del contratto – come nei contratti di locazione 4+4 a canone libero o in quelli 3+2 a canone concordato – evitando cioè il tacito rinnovo.

Se non lo fa, per poter recedere dal contratto dovrà attendere la scadenza successiva, quando potrà recedere liberamente. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Il decreto Ristori. Bonus a chi riduce la rata dell’affitto.

Si tratta di un contributo a fondo perduto che mira appunto a ridurre il canone di locazione. Come funziona?

Il contributo, pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni, è calcolato su un importo massimo di riduzione dei canoni pari a 1.200 euro. La cosa interessante, è che il contributo spetta a qualunque soggetto e quindi anche alle società.

Naturalmente per poterlo ottenere è necessario rispettare una serie di parametri. Ecco quali. Per prima cosa è necessario che sussista alla data del 29 ottobre 2020 un contratto di locazione di tipo abitativo che riguardi un immobile in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato nell’elenco approvato dal Cipe.

Per ottenere il contributo è poi necessario che l’immobile concesso in locazione sia l’abitazione principale dell’affittuario e che la riduzione del canone applicata dal locatore riguardi tutto l’anno 2021 o almeno una sua parte. L’accordo di rinegoziazione dev’essere successivo al 24 dicembre 2020 e comunicato entro la fine del 2021 all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Rli o attraverso altre procedure di registrazione. (continua)

Fonte:LaRepubblica