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L’esperto risponde. “Bonus fiscali sui contratti di locazione: tutte le novità per le detrazioni.”
Cresce lo sconto Irpef sugli affitti ai giovani: fino a 2mila euro per 4 anni.
LE NOVITÀ. Detrazione al 20% del canone per i ragazzi da 20 a 31 anni con redditi entro 15.493,71 euro. Restano gli altri bonus per abitazioni principali.
Domanda:
Ho un figlio maggiorenne che vorrebbe affittare una casa per conto suo. Sono previste particolari agevolazioni fiscali se lo fa? E per me che sono in affitto con mia moglie da diversi anni?
Risposta:
Da quest’anno i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa in base alla legge 431/1998, possono contare su una detrazione Irpef più generosa.
La legge di Bilancio 2022, infatti, ha riscritto il bonus, incrementando il limite massimo che ora può raggiungere il 20% del canone di locazione.
Novità. La detrazione “base” che, come negli anni passati, resta pari a 991,60, può arrivare fino a 2.000 euro se, applicando la percentuale del 20% al canone pattuito, risulta un importo maggiore. Per usufruire dell’agevolazione occorre che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro e l’immobile deve essere destinato a propria “residenza”, necessariamente diversa dall’abitazione principale dei genitori odi coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Per come è stata riformulata la norma, in attesa di chiarimenti ufficiali in proposito, si ritiene che l’inquilino debba trasferire anche la residenza nell’immobile locato, non essendo più sufficiente la sola destinazione ad abitazione principale. Altra novità consiste nell’arco di tempo in cui si può beneficiare della detrazione che spetta ora per i primi quattro anni di durata contrattuale, anziché per i primi tre come previsto fino all’anno scorso. (continua)
Fonte:IlSole24Ore
L’usufrutto.
L’usufrutto (art. 981 c.c.) è un diritto reale di godimento che riconosce all’usufruttuario il diritto di disporre e godere di un bene altrui e di trarne i frutti, senza mutarne la destinazione.
Usufrutto e nuda proprietà.
L’usufrutto è il diritto reale minore più ampio. Quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene, infatti, a trovarsi nella situazione di “nudo proprietario“, perchè del bene di cui è titolare conserva solo la proprietà, spogliandosi delle prerogative di uso e godimento dello stesso che spettano all’usufruttuario, che per legge può godere del bene, traendo dallo stesso tutte le utilità che possono derivarne, con l’obbligo di non cambiarne la destinazione economica.
Si tratta di un istituto conosciuto fin dall’epoca dei giuristi romani, i quali lo definivano, appunto, come lo “ius utendi et fruendi, salva rerum substantiam“.
La durata dell’usufrutto.
La peculiarità di questo diritto è che ha una durata temporanea e, pur in presenza di un termine concordato dalle parti (usufrutto a termine), si estingue, in ogni caso, con la morte del titolare.
Il nudo proprietario dunque, alla morte dell’usufruttuario, torna ad acquistare la piena proprietà del bene. (continua)
Fonte:StudioCataldi
L’Esperto risponde: “REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA TRA PRIVATI, QUALI IMPOSTE PAGARE?”
Domanda: ” Quali sono le Imposte da pagare al momento della Registrazione di un Contratto di compravendita tra privati?”
Risposta: Il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso di vendita” è l’accordo tra due parti, parte promittente venditrice e parte promissaria acquirente con il quale si impegnano alla stipula di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, ovvero il rogito notarile.
Il contratto, pena di nullità, deve essere stipulato in forma scritta e deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla sottoscrizione dello stesso (o entro 30 giorni in caso di compromesso trascritto o sottoscritto presso il Notaio).
Vediamo ora le imposte che è necessario corrispondere per la registrazione e le modalità:
1) IMPOSTA DI REGISTRO FISSA DI EURO 200,00, importo indipendente dal prezzo di compravendita.
2) IMPOSTA DI BOLLO, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se invece il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, l’imposta di bollo è pari invece a Euro 155).
Quando il preliminare prevede un versamento di una somma, oltre all’imposta fissa è dovuta una sorta di “acconto” inerente il pagamento dell’imposta di registro, ovviamente se si stratta di atti tra privati e quindi a regime di imposta. Tale pagamento sarà proporzionale e pari:
• allo 0,50% delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria,
• al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita