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L’IMMOBILE PIGNORATO PUÒ ESSERE VENDUTO DIRETTAMENTE DAL DEBITORE: COSA SAPERE.

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La nuova riforma del processo civile ha apportato una novità: una casa pignorata può essere venduta direttamente dal debitore, al fine di snellire le pratiche legali e l’iter processuale, alleggerendo così l’intero sistema giudiziario e le parti coinvolte.

Da oggi quindi l’esecuzione forzata dovrebbe diventare più semplice e rapida.

Debitore e vendita diretta della casa pignorata, come fare.

Per effetto della riforma civile, da oggi il debitore può ora procedere in prima persona alla vendita della casa sottoposta a pignoramento.

Ciò è possibile depositando un’istanza al giudice di esecuzione, chiedendo l’autorizzazione per procedere alla vendita diretta dell’immobile pignorato. Perché ciò sia possibile, è però necessario il rispetto di alcuni requisiti:

  • l’istanza deve essere depositata almeno 10 giorni prima dell’udienza;
  • il prezzo di vendita deve essere pari o superiore a quello indicato nella relazione di stima;
  • un’offerta di acquisto irrevocabile deve essere allegata all’istanza;
  • a titolo di serietà, deve essere prestata anche una cauzione, che deve essere pari o superiore a un decimo del prezzo proposto;
  • l’offerta e l’istanza devono essere notificate al creditore precedente e ai nuovi creditori almeno 5 giorni prima dell’udienza;
  • l’offerta viene considerata respinta una volta trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di vendita. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Il debitore potrà vendere direttamente l’immobile pignorato.

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La riforma del processo civile punta a semplificare forme e tempi del procedimento esecutivo. Addio a formula esecutiva e interventi anche su astreinte e liberazione dell’immobile pignorato.

Immobile pignorato: il debitore potrà venderlo direttamente.

Tra le maggiori novità che caratterizzeranno il processo esecutivo emerge quella che punta a introdurre la possibilità per il debitore di vendere direttamente l’immobile pignorato.
In dettaglio, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, c.p.c. il debitore potrà chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima.
All’istanza del debitore andrà sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e, a garanzia della serietà dell’offerta, andrà prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto. (continua)
Fonte:StudioCataldi