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Sfratto: cosa succede al primo accesso dell’ufficiale giudiziario?

Domanda: “Cosa succede al primo accesso dell’ufficiale giudiziario in caso di sfratto?”

Risposta: Il giudice, quando convalida lo sfratto, fissa una data, detta di esecuzione, per il rilascio dell’immobile interessato da parte dell’inquilino moroso.

Se ciò non avviene, il locatore provvede a notificare a quest’ultimo, a mezzo ufficiale giudiziario, l’atto di precetto redatto da un avvocato, intimandogli di rilasciare l’immobile entro 10 giorni dalla notifica, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata con aggravio di spese a suo carico.

Trascorso inutilmente tale termine, l’avvocato può procedere alla notifica del cd. preavviso di sfratto, nel quale sono indicati data e ora in cui l’Ufficiale Giudiziario effettuerà il primo accesso nell’immobile interessato onde chiedere all’inquilino la restituzione dell’appartamento al locatore.

Generalmente al primo accesso l’Ufficiale Giudiziario interviene senza l’ausilio della forza pubblica e, se non trova nessuno o riceve da parte del soggetto interessato dallo sfratto il rifiuto ad abbandonare l’immobile, ad esempio perché non ha trovato un alloggio sostitutivo, non fa altro che fissare un nuovo accesso. (continua)

Fonte:StudioCataldi

Sfratto per morosità.

Lo sfratto per morosità, disciplinato dallart. 658 c.p.c., consente al locatore, in tempi rapidi, di ottenere il rilascio e la riconsegna dell’immobile da parte del conduttore, se quest’ultimo è inadempiente nel pagamento dei canoni concordati.

Cos’è lo sfratto per morosità

Lo sfratto per morosità è un procedimento giudiziale “speciale” piuttosto rapido, che permette al locatore di rientrare nel possesso dell’immobile concesso in locazione, nel caso in cui il conduttore risulti inadempiente in relazione al pagamento dei canoni stabiliti da contratto.

Secondo il disposto dell’art. 658 1° comma, c.p.c., infatti “il locatore può intimare al conduttore lo sfratto, anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti“.  (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

Sfratto commerciale: no convalida per morosità lockdown.

La grave situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid-19 deve mitigare il giudizio circa gli inadempimenti dei conduttori nelle locazioni commerciali.

Locazioni commerciali e normativa emergenziale.

Lo shock economico senza precedenti generatosi a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, che ha di fatto impedito a una molteplicità indefinita di commercianti di liberarsi dalle obbligazioni contrattuali strumentali alla loro attività (prime fra tutte l’affitto), ha trovato una mitigazione nella normativa emergenziale ispirata, per quanto possibile, al difficile riequilibrio di posizioni opposte.

Ad esempio, il Tribunale di Palermo, richiesto di pronunciare la risoluzione contrattuale per morosità in relazione a un esercizio commerciale (bar ristorante), con ordinanza del 5 settembre 2020 ha negato la convalida, rigettando l’istanza proposta dal locatore che aveva dedotto inadempimenti sorti durante il periodo di chiusura forzata. (continua)

Fonte:StudioCataldi