Daily Archives: 24 Agosto 2021

Assegno ridotto per la moglie assegnataria della casa familiare.

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Per la Cassazione, l’assegnazione esclusiva alla moglie della casa coniugale in comproprietà incide sulla misura dell’assegno di mantenimento in suo favore.

Immobile in comproprietà assegnato alla moglie e mantenimento.

L’assegnazione esclusiva della casa familiare in comproprietà alla moglie incide sulla misura dell’assegno di mantenimento da disporre in suo favore. L’occupazione dell’immobile impedisce all’altro coniuge titolare di poter mettere a frutto la sua quota. Queste in sintesi le precisazioni della Cassazione esposte nell’ordinanza n. 20858/2021.

La vicenda processuale.

Il Tribunale pronuncia la separazione tra due coniugi, assegna alla moglie l’uso della casa coniugale e pone a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di 500 euro e ai figli maggiorenni 750 euro, oltre all’obbligo di provvedere per intero alle spese straordinarie per gli stessi.

La moglie appella la sentenza perché dopo la separazione la stessa ha subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche e del proprio tenore di vita. La stessa infatti si è vista ridurre lo stipendio di 1100 euro del 40% a causa di un accordo sindacale, ed è stata costretta a sostenere da sola le spese per le utenze e la manutenzione della casa. (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

Esenzione Tari: basta non utilizzare l’immobile?

Tari: presupposti per il pagamento dell’imposta.

Con l’ordinanza 11130 del 28 Aprile 2021 vergata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione si pone un punto all’annoso contrasto interpretativo sul principio fondante della  Tari.
Ovvero, se sia presupposto d’imposta il reale e concreto utilizzo dell’immobile anche in maniera discontinua nel tempo o basti il mero possesso/detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, purché siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Partiamo dal presupposto che i casi di esenzione dal versamento della Tari, solitamente, sono isolati e specifici e si riferiscono a situazioni in cui non sia possibile nemmeno potenzialmente produrre rifiuti.

Sappiamo inoltre che la Tari ha sostituito, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU, TARES, TIA), conservandone la medesima natura tributaria.

Proprio per questi motivi si dovrebbe arrivare all’automatica conclusione che l’imposta è dovuta, proprio per l’eredità che riporta, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. (continua)

Fonte:StudioCataldi