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È POSSIBILE MONTARE UN’ANTENNA PRIVATA SUL TETTO CONDOMINIALE?

antenna

Vivere in un condominio significa dover avere a che fare con altre persone e condividere degli spazi: in questi casi è necessario rispettare alcune regole, ad esempio sull’utilizzo delle zone comuni.

Cosa succede quando abbiamo bisogno di utilizzare una parte comune del condominio, ad esempio il tetto, per installare un’antenna privata? È possibile farlo? Bisogna seguire alcune regole precise? Nell’articolo di oggi daremo una risposta a questi e a tanti altri quesiti sul tema.

Regole di utilizzo delle parti comuni in condominio.

Insieme ad ascensore, cortile, androne e tante altre, il tetto è una delle parti comuni di un condominio. Per capire se si può installare un’antenna privata su un tetto condominiale è necessario innanzitutto chiarire quali siano le regole di utilizzo delle parti comuni di un condominio.

In questo senso, il Codice Civile attesta che le parti comuni possono essere utilizzate da ciascun condomino, a patto che non impedisca agli altri condomini di fare altrettanto, o che non modifichi la destinazione d’uso del bene, ad esempio trasformando un cortile in un parcheggio.

Potrebbero esserci delle eccezioni, però, eventualmente illustrate dal regolamento di condominio: ad esempio, parti comuni potrebbero essere attribuite all’uso esclusivo o alla totalità di un solo condomino, come può accadere con il lastrico solare, concesso in esclusiva al condomino che abita all’ultimo piano. (continua)

Fonte: Immobiliare.it

Installazione antenna sul lastrico solare: chi paga?

ripetitore cellulare sul tetto di una casa

Ripartizione spese antenna sul tetto dell’edificio.

I proprietari di alcuni negozi facenti parte di un Condominio Romano, impugnavano una deliberazione adottata dall’assemblea condominiale che aveva approvato il “consuntivo Condominio 2006” ed il “preventivo Condominio  2007”.

Lamentavano che il bilancio li avesse indebitamente esclusi dal rimborso di € 10.000,00 per il contributo spettante ai condòmini per aver consentito l’istallazione di un’antenna di una società di telefonia sul tetto del locale lavatoio dell’edificio.

Il Condominio precisava che l’antenna era stata installata su porzione del fabbricato che, agli effetti dell’art. 3 del regolamento condominiale, è di proprietà dei soli titolari degli appartamenti. Il Tribunale capitolino annullò la delibera impugnata. (continua)

Fonte:StudioCataldi