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Modifica della destinazione d’uso e nullità della Compravendita, cosa sapere.

casa

Uno dei principali problemi che riguarda il patrimonio immobiliare italiano è sicuramente l’esistenza di abusi difformità urbanistiche, la cui presenza assume rilevanza soprattutto in caso compravendita potendo, in alcuni casi, incidere persino sulla validità dell’atto notarile.

Nel presente articolo si tratterà del caso in cui la modifica della destinazione d’uso renda nullo l’atto di compravendita.

Che cos’è la destinazione d’uso?

La legge, all’art. 23-ter, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, elenca le seguenti generali categorie catastali d’uso:

  • residenziale;
  • turistico-ricettiva;
  • produttiva e direzionale;
  • commerciale;
  • rurale.

Al fine di capire quale sia la categoria originaria è necessario riferirsi alla documentazione relativa allo stato legittimo degli immobili. (continua)ù

Fonte:Immobiliare.it

Annullare l’atto di vendita della casa: ecco quando si può e come fare.

Atto di vendita

È possibile annullare un atto di vendita? Come bisognerebbe procedere?

Prima di rispondere a questi interrogativi, è necessario un rispolvero degli elementi base del diritto.

Cosa è la compravendita.

La compravendita, che sia di un’auto o di un immobile, è un contratto disciplinato dagli articoli che vanno dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita, che avviene attraverso un atto (atto di vendita). L’art. 1470 afferma che “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.

In questa contrattazione si possono individuare due parti:

  • il venditore (alienante) che trasferisce il diritto all’acquirente;
  • il compratore o acquirente (alienatario), che si obbliga a pagare un prezzo (espresso in una somma di denaro contante o sotto forma di altri mezzi di pagamento quali carte di credito o di debito assegni e cambiali) come corrispettivo.

Pensate che la prima vendita, scritta su tavoletta d’argilla rinvenuta dagli archeologi, proviene da Ugarit (Siria) ed è datata circa 3.400 anni fa: “Dal presente giorno, davanti a testimoni, Ilya, figlio di Sinya e Padya, suo fratello, hanno venduto 4 iku del loro campo, che si trova tra i campi del villaggio di Sau, per 180 sicli d’argento, a Sharelli, la regina”.

Dunque, la vendita è un atto scritto, oltre che un patto tra gli attori della compravendita. Questo processo non è sempre lineare. Talvolta, è inquinato o interrotto da illeciti o mancato rispetto dei patti scritti. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Taglio dei tributi agli under 36 che comperano casa.

La compravendita della prima casa e il mutuo per finanziarla sono esenti da imposizione se stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da soggetti under 36 il cui Isee sia non superiore a 40 mila euro: lo dispone l’articolo 64, commi 6-8, del Dl 73/2021.

I tributi eliminati. Nelle compravendite non imponibili Iva la norma azzera le imposte di registro, quelle ipotecaria e catastale (restano l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per 320 euro totali). Nelle compravendite imponibili Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovrebbero essere azzerate (per il vero, il comma 7 non lo dice, ma lo si potrebbe desumere con una lettura combinata dei commi 6 e 7) mentre restano, anche qui, bollo, tasse ipotecarie e tributi catastali (sempre 320 euro).

L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile) da spendere: . per pagare le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; (continua)

Fonte:IlSole24Ore